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Scoperto di conto: obbligo di forma scritta se non è già regolato dal c/c


16/11/2023 | La Redazione



La Corte d'appello di Firenze chiarisce che, in ottemperanza del requisito formale ex art. 117, comma 1, TUB, laddove manchi nel contratto di conto corrente la regolazione di un vero e proprio affidamento, l'apertura di credito (o scoperto di conto) deve essere stipulata separatamente per iscritto (App. Firenze, 11 ottobre 2023, n. 2091).

Nell'ambito di un giudizio promosso da una società avverso una banca per l'accertamento della nullità di un contratto di conto corrente, il Tribunale di Siena dichiarava, inter alia, che l'apertura di credito doveva ritenersi regolarmente attivata, pur in mancanza di un formale contratto sottoscritto da entrambe le parti, essendo sufficiente, ai fini dell'osservanza dei requisiti formali imposti dall'art. 117 TUB, che la regolazione del rapporto di affidamento fosse contenuta nel contratto di conto corrente.

Con il secondo motivo di appello promosso contro la sentenza del Tribunale di Siena, la ricorrente società contestava proprio questo punto. Sosteneva, infatti, che, pur avendo il giudice di primo grado correttamente affermato che il contratto di apertura di credito non dovesse essere stipulato per iscritto se già previsto e disciplinato dal contratto di conto corrente, la sentenza appariva contraddittoria per non averlo dichiarato nullo sebbene risultasse provato per tabulas che i contratti di conto corrente non contenevano le condizioni economiche applicabili all'eventuale concessione di un'apertura di credito.

Afferma la Corte d'appello: “Gli sconfinamenti occasionali non possono essere assimilati all'apertura di credito in conto corrente, anzi danno luogo ad un fenomeno di tipo alternativo, nel senso che, mentre con l'apertura di credito si realizza un rapporto di durata, nell'ambito del quale il correntista acquista il diritto di fruire di un determinato margine di fido da utilizzare ripetutamente fino ad una determinata scadenza, oppure a tempo indeterminato (artt. 1842 e 1843 c.c.), viceversa lo “scoperto/sconfinamento autorizzato” costituisce un evento isolato ed occasionale, che rientra nella facoltà discrezionale della banca consentire o meno”.

Nel caso di specie, “mancando nel contratto principale di conto corrente la regolazione di un vero e proprio affidamento, il contratto di apertura di credito si sarebbe dovuto stipulare separatamente per iscritto, onde soddisfare il requisito formale imposto dall'art. 117 c. 1 TUB, il che però non è avvenuto”.

In accoglimento del gravame, la Corte dichiara la nullità dei rapporti di apertura di credito gestiti dalla banca in via di fatto in assenza della prescritta forma scritta.