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Leasing immobiliare e mancata indicazione del c.d. tasso leasing


16/11/2023 | La Redazione

La Cassazione affronta la questione della mancata indicazione nel contratto di leasing immobiliare del c.d. tasso leasing e della possibilità di determinarlo per relationem (Cass. 17 ottobre 2023 n. 28824).

La mancata indicazione nel contratto di leasing immobiliare del c.d. tasso leasing non determina la violazione dell'art. 117 c. 4 TUB, purché tale tasso stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing.

La Corte ha ribadito che la possibilità di determinare il tasso per relationem si desume in via indiretta proprio dall'art. 117 c. 6 TUB – perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca – oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle c.d. asimmetrie informative.

Infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma. Tale scopo può essere perseguito, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia, cioè, suscettibile di attuarsi in modo inequivoco.

Nel caso concreto la Cassazione ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, erano idonei a consentire un'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto.



Cass. 17 ottobre 2023 n. 28824