14/11/2023 | Paolo Mancinelli
L'Ape sociale è riconosciuta a disoccupati, caregivers, invalidi, lavoratori gravosi per 12 mensilità fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Il 30 novembre 2023 scade il termine di presentazione dell'istanza tardiva, per le quali l'INPS comunicherà l'esito della verifica entro il 31 dicembre 2023.
Fonte: Quotidianopiù
L'Ape sociale è un anticipo finanziario a garanzia pensionistica che consiste in un prestito corrisposto per 12 mensilità fino alla maturazione del diritto di pensione alla vecchiaia.
Tale indennità è stata introdotta in via sperimentale con la L. 232/2016, successivamente prorogata al 31 dicembre 2019 e poi con diversi interventi legislativi estesa fino al 31 dicembre 2023.
Lo strumento si rivolge agli iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata.
L'unica categoria esclusa è quella dei liberi professionisti iscritti ad ordini o collegi.
Destinatari
Possono accedere a tale trattamento i soggetti residenti in Italia, non titolari di alcun trattamento pensionistico diretto, in possesso dei seguenti profili di tutela:
- disoccupati: con almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione che versino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria ed abbiano integralmente esaurito la prestazione di disoccupazione loro spettante.
Dal 1° gennaio 2018 sono inclusi anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine, a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
Dal 1° gennaio 2022 è stato abolito il requisito secondo cui gli interessati dovevano avere concluso da almeno tre mesi il godimento della disoccupazione spettante;
- caregivers: in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione e, al momento della richiesta, assistere da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità.
Dal 1°gennaio 2018 sono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i settanta anni di età, o anch'essi affetti da patologie invalidanti;
- invalidi civili: con almeno 63 anni e 30 anni di contributo ed una percentuale di invalidità di almeno il 74%;
- soggetti che hanno svolto lavori gravosi per almeno sei anni negli ultimi sette oppure sette negli ultimi dieci.
Dal 1°gennaio 2022 per gli operai edili ed i ceramisti il requisito dell'anzianità è ridotto a 32 anni.
Contribuzione e misura
Nel caso in cui il beneficiario dell'indennità possieda contribuzione versata o accreditata presso più gestioni tra quelle interessate dall'Ape sociale, i versamenti si considerano unitariamente ai fini del diritto alla prestazione.
Il calcolo della rata mensile del trattamento è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai periodi di iscrizione maturati presso ogni cassa.
Non concorrono, come detto in precedenza, le gestioni di previdenza che non riconoscono l'Ape sociale, quali le casse professionali.
La contribuzione maturata presso le casse dei professionisti può, però, confluire nell'ipotesi di ricongiunzione verso una delle gestioni amministrate dall'Inps.
Per le lavoratrici madri è prevista una riduzione dei requisiti contributivi pari a 12 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni (la c.d. Ape sociale donna).
In questo caso il sussidio consiste in un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia erogato direttamente dall'Inps per 12 mesi all'anno.
L'importo di tale indennità, che comunque non può mai superare i 1500 euro lordi non rivalutabili, sarà pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso all'indennità stessa.
Cumulabilità ed incompatibilità
L'Ape sociale non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (es. Naspi) né con l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.
Chiaramente non può essere concessa a coloro che sono già titolari di una pensione diretta.
Per accedere al sussidio occorre aver cessato qualsiasi attività lavorativa sia dipendente che autonoma, fermo restando la possibilità di cumulo con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 euro annui.
Tale limite è ridotto a 4.800,00 euro nel caso di lavoro autonomo.
L'Ape sociale è compatibile con l'Assegno sociale fino al limite di reddito previsto per l'accesso.
Domanda di certificazione dei requisiti e di accesso al trattamento
Prima dell'invio della vera e propria domanda di liquidazione dell'indennità Ape sociale, è necessario aver inoltrato la domanda di certificazione del diritto alla prestazione.
A tal fine il richiedente deve presentare:
- un'istanza di riconoscimento delle condizioni per il diritto all'Ape sociale;
- un'autodichiarazione, ex art. 47 DPR 445/2000, di possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi al momento della domanda o entro il 31 dicembre dell'anno considerato;
- la documentazione speciale che certifichi il possesso dei requisiti soggettivi (esempio l'attestazione dell'invalidità civile in misura almeno pari al 74%).
Una volta perfezionati tutti i requisiti, l'Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo all'invio della domanda di trattamento.
Le due domande, di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape sociale e di accesso all'indennità, dovranno essere presentate in modalità telematica utilizzando i canali istituzionali.
Scadenze domande verifica requisiti
I lavoratori che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2023 devono produrre l'istanza di verifica entro, e non oltre, tre finestre temporali precise:
- 31 marzo in caso di istanza tempestiva;
- tra il 1°aprile ed il 15 luglio nell'ipotesi di istanza intermedia;
- tra il 16 luglio ed il 30 novembre per l'istanza tardiva.
L'indennità è soggetta ad un plafond annuale legato alle risorse accantonate, esaurite tali riserve non è più possibile riconoscere l'Ape sociale anche in presenza di tutti i requisiti.
L'INPS comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica entro:
- il 30 giugno, per le domande di verifica delle condizioni inoltrate entro il 31 marzo;
- il 15 ottobre, per le domande di verifica delle condizioni inoltrate entro il 15 luglio;
- il 31 dicembre, per le domande di verifica delle condizioni inoltrate oltre il 15 luglio, ma non oltre il 30 novembre dello stesso anno.