09/11/2023 | La Redazione
La richiesta di applicazione di una clausola penale, contrattualmente prevista, non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno. Si tratta, infatti, di domande tra loro completamente indipendenti.
La parte contrattualmente danneggiata può non avvalersi della clausola penale e richiedere, invece, l'ordinario risarcimento dei danni.
Tale risarcimento sarà subordinato alla prova dell'an e del quantum. In tale ipotesi, infatti, non opera la limitazione quantitativa della somma prevista nella clausola penale, di cui la parte non inadempiente non si sia avvalsa.
Nel caso concreto il promittente venditore di un immobile aveva convenuto in giudizio i promissari acquirenti, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento e che questi ultimi fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti alle loro condotte inadempienti. Il tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto preliminare e condannando i promissari acquirenti al risarcimento del danno nella misura che l'attore era riuscito a provare e quantificare. I promissari acquirenti ricorrevano in appello, chiedendo che la condanna al risarcimento del danno fosse ridotta in misura corrispondente alla clausola penale. La Corte d'Appello accoglieva la domanda, riducendo l'importo della condanna alla misura prevista dalla clausola penale. Il promittente venditore ricorreva così in Cassazione.