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Introduzione della nuova ZES unica: l'analisi di Assonime


08/11/2023 | Antonio Conforti

Assonime ha pubblicato uno studio sulle ZES che analizza l'evoluzione dalla creazione nel 2017 alla nuova disciplina operativa dal 2024. Si segnala come la ZES Unica dovrà essere accompagnata da un progetto dettagliato e partecipato di politica industriale che eviti il disperdersi delle agevolazioni concesse.

Da: QuotidianoPiù

Assonime ha pubblicato uno studio sulle Zone Economiche Speciali (“ZES”), a partire dalla loro istituzione nel 2017 fino alla recente riforma che entrerà in vigore dal 01.01.2024 (“Studio”).

Lo Studio sottolinea:

  • come si tratta di aree delimitate in cui viene agevolata l'attività industriale attraverso incentivi fiscali e semplificazioni normative;
  • la finalità di stimolo della crescita economica e sociale del territorio interessato, aumentando la produttività e l'innovazione e sostenendo l'export;
  • le caratteristiche delle 8 ZES italiane, 6 regionali e 2 interregionali;
  • le novità che caratterizzano la ZES unica.


ZES nel mondo

Le ZES costituiscono uno strumento di politica industriale diffuso a livello globale a partire dagli anni 60, sia in Paesi sviluppati che in quelli emergenti, ed ammontano a circa 6.000 in tutto il mondo, con un'alta concentrazione in Cina.

Sebbene le caratteristiche delle ZES varino da Paese in Paese, il fattor comune è la presenza di regole a favore di imprese ed investitori differenti da quelle che normalmente si applicano nel più ampio contesto economico-istituzionale dello Stato a cui appartengono.

Secondo OCSE gli interventi agevolativi sono sostanzialmente di 2 tipi:

  • misure fiscali: es. esenzioni/riduzioni dall'imposta sul reddito delle società per un numero prestabilito di anni o la riduzione dell'aliquota nominale di imposta;
  • misure non fiscali: es. l'acquisto di terreni a condizioni di vantaggio e riduzione dei tempi amministrativi.


Sviluppo italiano

Le ZES in Italia sono state introdotte dal DL 91/2017 con lo scopo di favorire – nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato – l'attività di impresa nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”. Suddetta normativa prevede che vi sia almeno un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (Trans-European Transport Network, “TEN-T”), costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale. Generalmente, le ZES sono composte da territori quali porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti e non possono comprendere zone residenziali.

Lo Studio evidenzia come:

  • ciascuna delle 8 ZES è stata istituita con DPCM, su proposta delle Regioni interessate e corredata da un Piano di sviluppo strategico (“Piano”);
  • il Piano individua le aree ed indica le tipologie di attività a) che si intendono promuovere, b) di specializzazione territoriale da rafforzare e c) che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale;
  • hanno una durata temporale delimitata, che non può essere inferiore a 7 anni e superiore a 14, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 7 anni, su richiesta delle regioni interessate;
  • le ZES sono amministrate da un Comitato d'indirizzo (“Comitato”), che deve assicurare: a) l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES; b) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali; c) l'utilizzo di servizi, sia economici che tecnologici e d) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi;
  • con la Legge di bilancio 2020 l'assetto della governance è stato modificato con l'introduzione del Commissario Straordinario ZES (“Commissario”), che ha assunto la presidenza del Comitato, sostituendo in tale ruolo il Presidente dell'Autorità Portuale;
  • il Comitato di ciascuna ZES è composto dal Commissario, da 2 membri nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da 1 rappresentante della Regione, dal Presidente dell'Autorità portuale e da 1 rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale.


Vantaggi delle ZES

Le imprese che operano all'interno di una ZES accedono a 3 tipologie di vantaggi: le semplificazioni amministrative, i benefici fiscali e le facilitazioni doganali.

1) Semplificazioni Amministrative: dimezzati i tempi per autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e “nulla osta”, la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più Amministrazioni. Ridotti di 1/3 i tempi per ottenere: la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA); la valutazione ambientale strategica (VAS); l'autorizzazione unica ambientale (AUA); le autorizzazioni paesaggistiche, edilizie e le concessioni portuali;

2) Benefici Fiscali:

  • credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES: è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31.12.2023. L'investimento massimo da cui deriva il credito non può superare i 100 milioni di euro; l'eccedenza non ha diritto al credito. E' attribuito per l'acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature) destinati a strutture produttive, nonché per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti;
  • riduzione del 50% dell'imposta sul reddito per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES: tale riduzione si riferisce al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES e decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi, a condizione che almeno per 10 anni siano mantenuti attività e posti di lavoro creati all'interno delle ZES;

3) Benefici Doganali: all'interno delle ZES possono essere istituite zone franche doganali (ZFD) intercluse.


PNRR

Il PNRR prevede:

  • investimenti infrastrutturali per un valore di 630 milioni di euro a sostegno delle ZES da realizzarsi entro il 30.06.2026;
  • la realizzazione: efficaci collegamenti tra le aree portuali ed industriali e le reti trans-europee di trasporto ferroviario e stradale (c.d. collegamento di “ultimo miglio”); della digitalizzazione e del potenziamento della logistica, lavori di efficientamento energetico ed ambientale nelle aree retroportuali e nelle aree industriali appartenenti alle ZES; del potenziamento della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti.


Novità dal 2024

In virtù del DL 124/2023, dal 01.01.2024 ci sarà il superamento delle attuali 8 ZES che saranno sostituite dalla ZES Unica per il Mezzogiorno (“ZES Unica”) che comprenderà Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con un sistema unitario di governance al fine di favorire una programmazione maggiormente integrata e coordinata, non perdendo nel contempo le specificità territoriali.

Ciò è evidente dal fatto che la Cabina di regia sarà presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. È prevista una composizione molto ampia con 13 Ministri quali membri permanenti che ne fanno quasi un Consiglio dei ministri.

Si prevede:

  • l'istituzione dello sportello unico digitale presso la Struttura di missione, dove confluiranno gli sportelli unici digitali già attivi in ciascuna ZES ed al quale sono attribuite le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, con competenza sui procedimenti amministrativi riguardanti le attività produttive delle regioni;
  • che i progetti di attività economiche o di insediamento nell'area della ZES Unica siano soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale; tali progetti sono considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico;
  • la conferma dell'esclusione da agevolazioni per l'industria siderurgica, carbonifera, energetica e della finanza.

Infine, Assonime rileva:

  • come la ZES Unica dovrà essere accompagnata da un progetto dettagliato, concreto e partecipato di politica industriale che eviti il disperdersi delle agevolazioni concesse;
  • come il credito di imposta per il solo 2024 possa risultare insoddisfacente.

DL 91/2017

DL 124/2023