07/11/2023 | Mario Cassaro
Con messaggio n. 3384 del 6 novembre 2023, l'INPS ha dettato le istruzioni per la corretta gestione dei conguagli contributivi sulle somme erogate a titolo di fringe benefit nel corso dell'anno 2023. I chiarimenti dell'Istituto arrivano a seguito della rimodulazione delle soglie di non imponibilità fiscale e contributiva disposte dal Decreto Lavoro.
Fonte: Quotidianopiù
In ossequio al principio di unificazione della retribuzione imponibile fiscale e contributiva di cui all'art. 6 D.Lgs. 314/1997, l'INPS ricorda che nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto, altresì, del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, alla soglia ordinaria di 258,23 euro. Tenuto conto della particolare situazione venutasi a creare nel 2023 a seguito dell'innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro a favore solo di alcune categorie di lavoratori, l'Istituto ha diramato le modalità operative per l'assoggettamento a contribuzione del valore corrisposto ovvero per il recupero della contribuzione versata per importi inferiori ai limiti.
Limite maggiorato per il 2023
L'art. 40 DL 48/2023 (Decreto Lavoro) convertito con legge 85/2023, ha previsto, per il solo periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, l'ampliamento a 3.000 euro del limite di non imponibilità sopra citato (art. 51, c. 3, terzo periodo, TUIR), fermo restando il tetto di 258,23 euro per tutti gli altri lavoratori. Precisamente, per l'individuazione dei figli a carico occorre fare riferimento all'art. 12, c. 2, TUIR, che considera fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a € 4.000 ed i figli di età superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati). Nel limite maggiorato è possibile ricomprendere anche somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. In proposito si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a fornire un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Trattandosi di fringe benefit giova inoltre ricordare che il datore di lavoro può corrispondere tali beni e servizi anche ad personam e che al superamento della soglia di non imponibilità l'intero valore corrisposto deve essere sottoposto a tassazione e a contribuzione, non la sola eccedenza. Il datore di lavoro, all'atto del conguaglio, è tenuto a verificare la presenza di altri valori eventualmente percepiti nell'anno dal lavoratore.
Si rammenta che con circolare n. 23 del 1° agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il maggior limite di non imponibilità si applica ai titolari di redditi da lavoro dipendente ma anche di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art. 50 TUIR) e che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata al 31 dicembre. In merito alla ripartizione del maggior limite, con la stessa circolare, l'Agenzia ha precisato che esso è riconosciuto per intero a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché fiscalmente a carico di entrambi; inoltre, hanno diritto all'agevolazione anche i genitori lavoratori che non possono beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico perché percepiscono l'assegno unico e universale (AUU). Per l'applicazione della soglia maggiorata il lavoratore deve produrre una autodichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico.
Gli ultimi chiarimenti INPS in tema di conguaglio
Fermo restando il maggior limite di non imponibilità appena descritto, l'INPS specifica che, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti (quelli senza figli a carico), si applica l'ordinario regime di esenzione previsto dall'art. 51, c. 3, TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e comprende le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro. Ne consegue che per tali lavoratori restano esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, il cui rimborso o pagamento costituisce reddito imponibile.
Con l'occasione, l'INPS rammenta inoltre che il c.d. bonus carburante, previsto dall'art. 1, c. 1, DL 5/2023, non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente fino al limite di 200 euro ma tale agevolazione si applica soltanto ai fini fiscali e non contributivi, pertanto, il valore dei titoli riconducibili a buoni benzina erogati nel 2023 è da assoggettare a contributi anche se di importo inferiore alla soglia. Tale agevolazione è ulteriore rispetto a quella prevista in materia di fringe benefit (art. 40 DL 48/2023) e pertanto sovrapponibile ad essa. Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina fino a 200 euro, esente fiscalmente, è da assoggettare a contributi per la parte eccedente i rispettivi limiti di 3.000 euro (per i lavoratori con figli a carico) e di 258,23 euro (per tutti gli altri lavoratori) e per la parte che non trova capienza negli altri benefit.
Il datore di lavoro che effettua il conguaglio di fine anno, deve tener conto anche dei beni e servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro; tuttavia, ai soli fini previdenziali, al superamento del limite previsto, egli provvede al versamento dei contributi esclusivamente sulla parte di fringe benefit da lui erogati (ai fini fiscali, invece, deve trattenere l'IRPEF anche sui fringe benefit corrisposti da altri precedenti datori di lavoro).
Modalità operative ed esposizione nel flusso UniEmens
Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro dovrà attenersi alle seguenti modalità:
- porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, ovvero superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti;
- dovrà trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai limiti citati, non potendo portare l'importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
Riguardo alla compilazione del flusso UniEmens, l'Istituto ha chiarito quanto segue:
- conguaglio nella sezione “PosContributiva”: nella denuncia di competenza dicembre 2023 sarà possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive già in uso (FRIBEN, FRBDIM e FRBMAS) per ciascuna competenza dell'anno interessata da fringe benefit, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>;
- conguaglio nella sezione “PosAgri”: non sono previste operazioni di conguaglio di fine anno; tuttavia, per consentire analoghi effetti sulla posizione contributiva dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola con contribuzione unificata occorre portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit e/o del bonus carburante, qualora risultino superate le soglie di legge (da denunciare nel flusso “PosAgri” con Tipo Retribuzione “W”) ovvero recuperare la contribuzione versata sul differenziale (nelle ipotesi di elargizione dei fringe benefit entro i limiti di legge) e presentare alle strutture INPS territorialmente competenti l'istanza di “Rettifica” attraverso il servizio di “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole” e compilando il modulo “07FB-2023” con i dati relativi alla retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni lavoratore interessato.
Sarà possibile compilare e trasmettere il modulo dal 1° marzo 2024 al 31 maggio 2024. Naturalmente, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.