03/10/2023 | La Redazione
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che, in caso di versamento in conto futuro aumento di capitale, le esigenze di garanzia dei creditori impongono l'individuazione di un termine finale, sia esso stato stabilito dalle parti o fissato dal giudice (ex art. 1183 c.c.).
Si tratta, infatti, di un apporto destinato alla copertura anticipata di un determinato aumento di capitale non ancora deliberato, che si sostanzia in un'anticipazione della sottoscrizione del capitale che si perfeziona solo con la deliberazione societaria successiva.
Alla fissazione del termine è correlato, infatti, nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale non sia deliberato entro la sua scadenza, il diritto alla restituzione del versamento. L'apporto resta, quindi, vincolato fino a quando non si sia verificata la condizione della mancata delibera entro un termine che deve essere necessariamente determinato.
Quando il termine non sia stabilito dai soci o dal giudice , su richiesta di uno dei soci, il versamento non può essere restituito trattandosi di una riserva c.d. targata.
Il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale prima della scadenza del termine integra, infatti, la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché manca un credito esigibile nel corso della vita della società.