19/09/2023 | La Redazione
L'alterazione dei valori indicati in bilancio rispetto al dettaglio degli inventari è pienamente idonea a generare presunzioni semplici, ossia gravi, precise e concordanti, di evasione di imposta per occultamento di ricavi dovuti alla sottofatturazione (Cass. 13 settembre 2023 n. 26484).
Con tre avvisi di accertamento l'Amministrazione finanziaria contestava ad una s.r.l. una sottofatturazione, in alcuni periodi d'imposta, derivante dalle rilevate differenze tra rimanenze finali e iniziali nel bilancio e negli inventari della società.
Con sentenza della Commissione tributaria provinciale (Ctp) veniva accolto il ricorso introduttivo promosso dalla società, e venivano dunque annullati gli atti impositivi per l'assenza di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni addotte dall'Agenzia.
La Commissione tributaria regionale (Ctr), invece, rigettava l'appello proposto avverso la pronuncia della Ctp ritenendo l'impianto dell'accertamento carente proprio quanto alla prova della sottofatturazione.
La Corte di cassazione richiama, in primo luogo, un principio già affermato secondo il quale “in tema di determinazione del reddito d'impresa, trova applicazione il principio della cd. continuità di bilancio sancito dall'art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo, fermo restando, peraltro, il potere dell'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di rideterminare il valore delle rimanenze medesime” (Cass. 26 settembre 2018 n. 22932).
Nel caso di specie, affermano i giudici di legittimità, “La contabilizzazione di rimanenze finali in misura superiore a quella reale e dettagliata nell'inventario ha creato un'apparenza di minor volume delle vendite, idonea a fondare la presunzione di occultamento dei ricavi ai fini delle II.DD. e di mancato versamento dell'IVA corrispondente”. Tale artificio contabile, protraendosi per più anni d'imposta, avrebbe inciso nel riporto dei dati da un'annualità alla successiva, permettendo alla società di contabilizzare l'importo (maggiorato) come componente negativo di reddito l'anno successivo, mancando anche di assolvere l'IVA sui maggiori importi contabilizzati.
Non rilevante è anche la difesa addotta dalla società, secondo la quale la responsabilità ricadrebbe sul professionista incaricato, posta la responsabilità per evidente culpa in eligendo e in vigilando.
Tutto ciò rileva “sia ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi, sia ai fini IVA, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per il comportamento tenuto dalla contribuente che, alterando i valori indicati in bilancio rispetto al dettaglio degli inventari, è pienamente idoneo a generare presunzioni semplici, ossia gravi, precise e concordanti, di evasione di imposta per occultamento di ricavi dovuti alla sottofatturazione”.