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Legittimazione ad agire del socio di una società estinta


19/09/2023 | La Redazione

L'ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società; non è sufficiente la qualità di ex socio perché si determini un fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi (Cass. 5 settembre 2023 n. 25806).

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo ad una opposizione a decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione processuale attiva dei ricorrenti che avevano non solo omesso di dichiarare l'intervenuta estinzione della società e ma anche non specificamente allegato, e tanto meno dimostrato, di essere subentrati, quali successori, nella pretesa creditoria per la quale si agisce, limitandosi ad allegare di essere soci e amministratori (nell'intestazione del ricorso) ed ex soci (nella procura conferita al difensore).

Nel giudicare la legittimazione degli attori la Corte ha ricordato che nella giurisprudenza di Cassazione si è da tempo consolidato l'indirizzo secondo il quale «qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

  • l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
  • i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo» (Cass. SU 2013 n. 6070).

In questo contesto, il soggetto, già socio di una società cancellata dal registro delle imprese che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, ha l'onere, in primo luogo, di allegare espressamente di essere l'avente causa della società, con riguardo a quella specifica situazione giuridica, sia che ne risulti assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia che assuma verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione (laddove cioè la pretesa non sia stata inserita nel bilancio finale di liquidazione ma tale omissione non sia da intendere quale tacita rinunzia alla stessa) e, in secondo luogo, di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica (allegando ed eventualmente dimostrando i relativi elementi della fattispecie).

Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l'unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata; in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse. In particolare, l'ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese, dovrà:

  • qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata);
  • allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni (che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare).



Cass. 5 settembre 2023 n. 25806