13/09/2023 | La Redazione
Con una lunga e complessa sentenza, il Tribunale di Avellino ha risolto una controversia attinente, tra l'altro, al tema dell'inadempimento dell'intermediario bancario agli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, in particolare sub specie di violazione degli obblighi informativi e della regola di appropriatezza degli investimenti rispetto al profilo finanziario del cliente.
Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione di alcuni contratti di investimento proposta dall'investitore, ritenendo violati gli obblighi informativi da parte dell'intermediario, sotto plurimi punti di vista. Sono stati accertati, in particolare: la genericità dell'indicazione dei rischi già in sede di stipulazione del contratto-quadro; le indicazioni dei rischi negli ordini di acquisto in parte generiche, in parte estremamente tecniche e fitte e, dunque, non in linea con la trasparenza che impone la disciplina; la profilatura dell'investitore incongrua e incoerente rispetto alle caratteristiche dell'investimento.
In particolare, i giudici hanno ripreso l'orientamento tradizionale (Cass. SU, 19 dicembre 2007 n. 26724; Cass. SU, 19 dicembre 2007 n. 26725; da ultimo Cass., 2021, n. 15089) secondo il quale, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità contrattuale, e può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”.