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Compenso maggiorato per l'avvocato che raggiunge un accordo transattivo per la curatela


12/09/2023 | La Redazione

La Corte di cassazione ha deciso che l'attività di conciliazione svolta da un avvocato per raggiungere un accordo deve essere remunerata sulla base del compenso previsto per la fase decisoria, a cui si aggiunge l'aumento di un quarto.

Il Tribunale di Catania, Sezione fallimentare, ha rigettato il reclamo proposto da un avvocato avverso il decretodiliquidazioneel suo compenso emanato dalgiudice delegato al fallimento per l'attività professionale svolta in favore della curatela di un fallimento. Nello specifico, il tribunale ha escluso la liquidazione del compenso per la fase decisionale in relazione all'attività prestata per giungere ad un accordo transattivo.

L'avvocato ricorre in Cassazione impugnando il provvedimento de quo e lamentando l'errore nel quale sarebbe incorso il tribunale nel liquidare l'attività svolta per raggiungere l'accordo transattivo ricomprendendola nell'attività di studio, e non, invece, liquidandola in forma autonoma quale attività ulteriore.

La Cassazione condivide le censure mosse dal ricorrente, ricordando quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del DM 55/2014: «Nell'ipotesi di conciliazionegiudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attivita' precedentemente svolta».

Ne consegue che, avendo il legislatore previsto un compenso ulteriore per il difensore che ha definito il giudizio con la conciliazione, l'attività da egli svolta va remunerata applicando il compenso contemplato per la fase decisoria, a cui si aggiunge l'aumento di un quarto. Ne consegue che tale attività non può essere compresa nella fase di studio e considerata come «proiezione della fase decisoria», a ciò ostando anche il dato letterale dell'art. cit., il quale prevede che il compenso, nell'ipotesi di transazione, debba essere liquidato autonomamente «fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta».

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Corte cassa il ricorso con rinvio.

Cass. 10 agosto 2023, n. 24462