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Modifica della proposta di destinazione degli utili e i suoi effetti sul bilancio d'esercizio


11/09/2023 | La Redazione

Assonime analizza il caso degli effetti sul bilancio d'esercizio della modifica della proposta degli amministratori in merito alla destinazione degli utili (Assonime Caso n. 5/2023)

Assonime ha pubblicato il caso n. 5/2023 dal titolo “La modifica della proposta di destinazione degli utili e i suoi effetti sul bilancio d'esercizio” che analizza gli effetti di tale modifica della proposta degli amministratori sul bilancio d'esercizio.

Gli amministratori devono indicare, nella nota integrativa del bilancio d'esercizio, la proposta di destinazione degli utili dell'esercizio. Tale proposta apre il procedimento volto alla destinazione dell'utile, definendo l'oggetto della delibera assembleare.

La competenza a decidere sulla destinazione dell'utile d'esercizio spetta all'assemblea ordinaria (in base all'art. 2433 c.c.), che vi provvede nella medesima seduta assembleare di approvazione del bilancio di esercizio. Nell'ambito di tale assemblea, peraltro, si ritiene possibile deliberare in merito alla distribuzione dell'utile anche se tale materia non risulta dall'ordine del giorno indicato dall'avviso di convocazione, poiché l'art. 2433 c.c. opera un'integrazione ex lege dell'ordine delle materie da trattare.

L'assemblea gode di ampia discrezionalità sulla distribuzione o l'accantonamento a riserva, potendo i singoli soci soltanto contestarne le concrete modalità di esercizio dimostrando l'abuso della maggioranza a danno della minoranza o la violazione dei principi di buona fede e correttezza. La stessa assemblea, quindi, può decidere di adottare una deliberazione di destinazione degli utili di esercizio diversa dalla proposta degli amministratori; in tal caso, si pone il problema se in tale caso sia necessaria una nuova delibera di approvazione del bilancio d'esercizio per allinearla alla deliberazione adottata dall'assemblea sulla destinazione dell'utile.

Per Assonime, la delibera di distribuzione dell'utile adottata dall'assemblea, pur essendo conseguenziale alla delibera di approvazione del bilancio che accerta la consistenza dell'utile stesso, ha natura autonoma e nettamente distinta dalla prima.

Nel caso in cui l'assemblea modifichi la proposta del consiglio di amministrazione, la nota integrativa non deve essere modificata poiché l'informazione in essa contenuta è diretta a rendere conoscibile la proposta iniziale del consiglio, quale si è cristallizzata al momento della presentazione del progetto di bilancio, e non certo la decisione finale assunta dall'assemblea, che deve essere desunta dal punto specifico dell'ordine del giorno del verbale di assemblea che adotta la delibera.