08/06/2023 | Sara Armella
In vigore dal 26 maggio 2023 l'elenco aggiornato dei beni a duplice uso militare e civile. Le modifiche, introdotte dal Reg. UE 996/2023, consentono all'Unione europea di allinearsi agli obiettivi stabiliti a livello internazionale dal Gruppo Australia, per prevenire la proliferazione di prodotti chimici e biologici.
Fonte: QuotidianoPiù
I beni a duplice uso civile e militare
È entrato in vigore un importante aggiornamento dell'elenco dei beni dual use, che ricomprende ora anche numerose tecnologie del settore biologico.
Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.), 25 maggio 2023, n. L138, è stato reso operativo l'aggiornamento previsto dal Reg. delegato UE, 23 febbraio 2023, n. 996. Con tale regolamento, l'Unione europea ha ampliato le categorie delle merci oggetto di controllo, introducendo alcune importanti novità per le imprese e rendendo necessaria un'attenta due diligence da parte delle aziende esportatrici dei beni dual use, così da evitare sanzioni anche penali.
Com'è noto, rientrano all'interno della categoria dei prodotti dual use tutti quei beni ad alto contenuto tecnologico, che possono essere utilizzati tanto in ambito militare quanto in ambito civile. I beni a duplice uso si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati per un uso esclusivamente militare.
Appare di primaria importanza individuare correttamente i beni che rientrano nel catalogo dual use: la normativa unionale impone, infatti, che i soggetti che commerciano tali prodotti debbano ottenere, dalle Autorità competenti, specifiche autorizzazioni per l'esportazione, l'intermediazione o il transito di tali tecnologie.
Le autorizzazioni dual use possono essere globali, per gli operatori ritenuti particolarmente affidabili, ma anche specifiche per una singola operazione e sono rilasciate dall'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), Autorità facente parte del Ministero degli Affari esteri. Il via libera è rilasciato a seguito dell'ottenimento di un parere preventivo da parte di uno specifico Comitato consultivo interministeriale.
Le novità introdotte dal Reg. UE 2023/996
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la Commissione europea ha recepito l'aggiornamento dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso introdotto con il regolamento delegato UE n. 2023/996.
Per facilitare la consultazione dell'elenco dei beni a duplice uso, tale regolamento introduce un nuovo allegato che sostituisce l'allegato I del Reg. UE 20 maggio 2021, n. 821.
Come stabilito nell'ambito del regime multilaterale di controllo delle esportazioni incaricato di prevenire la proliferazione di prodotti chimici e biologici (Gruppo Australia), sono numerose le novità intervenute in campo biologico. L'obiettivo del regolamento UE 996/2023 è, infatti, quello di allineare l'elenco dei beni dual use dell'Unione europea alle decisioni assunte, a livello internazionale, dal Gruppo Australia, di cui l'UE è parte.
Con il nuovo regolamento, sono state apportate importanti modifiche a numerose voci e sottovoci di tale categoria. Nello specifico è stata prevista l'eliminazione della voce relativa alla tossina del colera. Sono state introdotte, così come nell'elenco in uso negli Stati Uniti, quattro specifiche tossine marine (ossia brevetossine, gonyautoxins, nodularins e palitoxin) già presenti in natura, ma riproducibili in laboratorio e spesso impiegate per scopi militari, come ad esempio, al fine di creare armi biologiche.
Il regolamento in commento ha eliminato, inoltre, le tassonomie di numerosi agenti patogeni per le piante e ha aggiornato le voci in riguardanti gli elementi genetici e gli organismi geneticamente modificati. Sono state inserite alcune modifiche anche alla categoria delle apparecchiature per la produzione e il trattamento di sostanze biologiche. Da segnalare, infine, che sono state sostituite le note tecniche per la definizione di “sterilizzate” e “disinfettate” e riformulate le note relative alle “cappe di biosicurezza” e degli “isolatori” biologici.
Rilevanti sanzioni per chi non rispetta la normativa dual use
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è l'ultimo degli aggiornamenti apportati all'elenco dei beni a duplice uso. Tale elenco, infatti, era già stato oggetto di modifica con l'introduzione del Reg. UE n. 2023/66, con il quale la Commissione europea aveva fornito l'aggiornamento annuale dell'elenco contenuto nel Reg. UE n. 2021/821.
Considerati i frequenti aggiornamenti della lista dei beni dual use e la particolare complessità della materia, per gli operatori che operano nel commercio internazionale si rende necessario un costante aggiornamento e un'attenta attività di due diligence sui prodotti, anche per evitare l'applicazione di rilevanti sanzioni.
Il regolamento europeo non si occupa della disciplina sanzionatoria. Tale compito è, quindi, affidato ai singoli Stati dell'Unione europea. In Italia, ad esempio, la materia è regolata dall'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. Tale norma prevede che chiunque esporti questa categoria di prodotti, ovvero presti servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti tali prodotti senza le apposite autorizzazioni, commette un reato che è punito con la reclusione da 2 a 6 anni o con una multa da euro 25.000,00 a euro 250.000,00.
Sono previste sanzioni, anche se in maniera ridotta (reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro), nel caso in cui siano effettuati scambi commerciali in difformità degli obblighi prescritti dalla relativa all'autorizzazione.
La normativa prevede, inoltre, la confisca obbligatoria dei beni con cui il reato è stato commesso. Nel caso in cui, invece, non sia possibile disporre la confisca dei beni con cui si è realizzato il reato, si procederà alla confisca/espropriazione in favore dello Stato delle proprietà del reo per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.
È necessario, pertanto, che gli operatori del settore effettuino un'attenta due diligence per evitare le importanti sanzioni nel caso in cui non vengano rispettate le regole unionali in materia di dual use.