07/06/2023 | La Redazione
La Corte afferma alcuni principi di diritto con riferimento alla determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nelle due fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria.
Al termine di una procedura di concordato preventivo “con riserva” ex art. 161 c. 6 l. fall., conclusasi con la dichiarazione di inammissibilità dello stesso concordato, il Tribunale di Benevento liquidava, con decreto, ai tre commissari giudiziali nominati un “compenso unico” di euro 180.000,00, facendo riferimento alla vi determinazione dell'attivo indicata nel piano concordatario (adeguata al minimo) e applicando una riduzione commisurata al 40% del parametro di cui al DM 30/2012, atteso che il concordato era stato dichiarato inammissibile.
In seguito al ricorso avverso il decreto di liquidazione, quest'ultimo veniva cassato con rinvio dalla Corte per carenza di motivazione, che non consentiva di apprezzare la tipologia del concordato, né come si fosse pervenuti alla “determinazione dell'attivo”,...