07/06/2023 | La Redazione
Nel modello Redditi 2023 vanno indicati, nel rigo RU130, gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2022 diversi da quelli già esposti nel modello Redditi 2022. Inoltre, il credito e l'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel 2020, ma interconnessi nel 2022, vanno indicati nel modello 2021, anche integrativo (FAQ AE 5 giugno 2023).
Fonte: QuotidianoPiù
L'Agenzia delle Entrate, con due Faq pubblicate il 5 giugno 2023, fornisce alcuni chiarimenti in tema di crediti d'imposta beni strumentali 4.0.
Credito d'imposta beni strumentali 4.0: compilazione rigo RU130
Come precisato nelle istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento del modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all'ordine vincolante ed era stato versato l'acconto del 20%. Il corrispondente credito d'imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d'imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
Con la Faqpubblicata il 5 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate precisa che nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d'imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d'imposta.
Credito d'imposta beni strumentali 4.0: investimenti 2020
Con un'altra Faq pubblicata il 5 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate precisa che il credito maturato e l'ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l'acquisto di beni strumentali di cui all'Allegato A o B della legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021.
Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che nel RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell'interconnessione.