06/06/2023 | La Redazione
Per la Corte d'Appello di Napoli, il creditore che abbia promosso l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ex art. 2394 c.c., può proseguirla anche nel caso in cui, in corso di causa, sia dichiarato il fallimento della società debitrice, a condizione che il curatore non abbia in alcun modo esercitato il potere sostitutivo attribuitogli dall'art. 2394-bis c.c., proponendo analoga azione o disponendone.
Per la Corte d'Appello di Napoli il creditore sociale che abbia promosso l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 2394 c.c., può proseguirla anche nel caso in cui, in corso di causa, sia dichiarato il fallimento della società debitrice, a condizione che il curatore fallimentare non abbia in alcun modo esercitato il potere sostitutivo attribuitogli dalla legge.
La Corte chiarisce che l'art. 2394-bis c.c. (più specificamente e più chiaramente di quanto faccia l'art. 146 c. 2 L. Fall., ora abrogato ma nella specie ancora applicabile ratione temporis) stabilisce che, nel caso in cui sia dichiarato il fallimento di una società per azioni, le azioni volte a far valere la responsabilità degli amministratori della società nei confronti...