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Bonus investimenti ZLS: istituito il codice tributo


25/05/2023 | La Redazione

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche (Ris. AE 24 maggio 2023 n. 25/E).

Fonte: QuotidianoPiù

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6859” denominato “credito d'imposta investimenti ZLS – articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per utilizzare tramite il Mod. F24 il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).

In sede di compilazione del Mod. F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

Si ricorda che le ZLS sono istituite al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni. La ZLS può essere istituita, per una durata di 7 anni rinnovabile fino a ulteriori 7 anni, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Reg. UE 1315/2013.

il credito in argomento è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97, presentando il Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'AE, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'AE.

L'AE, in fase di elaborazione dei Mod. F24 presentati dai contribuenti, verifica che l'importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all'ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all'AE secondo le modalità stabilite (Provv. AE 6 giugno 2022 n. 193276, Provv. AE 14 aprile 2017 n. 76099), pena lo scarto del Mod. F24.

Art. 1 L. 205/2017

Art. 17 D.Lgs. 241/97

Ris. AE 24 maggio 2023 n. 25/E