24/05/2023 | La Redazione
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel rispetto di tutti i requisiti, l'art bonus spetta anche quando la fondazione è istituita per iniziativa prioritaria di un soggetto pubblico che esercita un potere di controllo (Risp. AE 24 maggio 2023 n. 331).
Fonte: QuotidianoPiù
Con la risposta n. 331 del 24 maggio 2023, anche in base al parere reso dal Ministero della Cultura, è stato chiarito che se una fondazione è istituita e controllata da un soggetto pubblico (nel caso di specie è il Comune), nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sono ammissibili all'art bonus i contributi a sostegno dell'attività di valorizzare del patrimonio culturale e artistico svolta dalla fondazione stessa.
Si ricorda che l'art bonus è un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per (art. 1 DL 83/2014):
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertisticoorchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Nel caso di specie, la fondazione è stata istituita al fine di sviluppare la diffusione della cultura musicale tramite la realizzazione di stagioni concertistiche e concorsi. I soci fondatori sono stati il Comune, la Regione, la Provincia e un'associazione legata alla musica. Successivamente è stato approvato un nuovo statutoin base al quale solo il Comune riveste il ruolo di socio fondatore, mentre la Regione, la Provincia e l'associazione risultano fondatori storici a titolo onorifico, senza alcuna partecipazione attiva.
Con due convenzioni triennali sono stati poi regolati i rapporti tra la fondazione e il Comune per la valorizzazione, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività culturali, contestualmente all'assegnazione in favore della fondazione di una pluralità di immobili funzionali allo svolgimento delle finalità statutarie, comprese una chiesa e una fortezza di proprietà del Comune. Come chiarito dall'AE e dal Ministero della Cultura, le erogazioni liberali destinate alle finalità statutarie, compresi gli interventi sulla chiesa e sulla fortezza, sono ammissibili all'art bonus. Pur avendo la fondazione una natura pubblica, infatti, essa non persegue finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura (art. 101 D.Lgs. 42/2004).