25/05/2023 | La Redazione
L'art. 1382 c.c. indica quale oggetto della clausola penale una «determinata prestazione» posta a carico della parte inadempiente. Tale prestazione può essere anche determinabile ex post, in un momento successivo all'inadempimento? La Cassazione affronta la questione (Cass. 3 maggio 2023 n. 11548).
In merito alla determinazione della prestazione dovuta dalla parte inadempiente a titolo di penale, la previsione secondo cui «in caso di inadempimento saranno applicate, a carico della parte inadempiente, penali pari al doppio del valore dell'inadempimento», è conforme alla previsione dell'art. 1382 c.c., dal momento che «predetermina il danno in funzione di un parametro individuato ex ante e considerato dalle parti nella sua oggettività».
La Cassazione chiarisce, infatti, che la prestazione posta a carico della parte inadempiente (ai sensi dell'art. 1382 c.c.) è soggetta all'applicazione delle norme relative all'oggetto del contratto, cosicché può essere tanto determinata quanto ...