10/05/2023 | La Redazione
In caso di errori nella Certificazione Unica, i sostituti d'imposta, entro il 15 maggio 2023, possono trasmettere la versione corretta all'Agenzia delle Entrate.
Fonte: Quotidianopiù
Entro il 15 maggio 2023, il sostituto d'imposta, in caso di errori, può ritrasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le corrette Certificazioni Uniche 2023 (CU) relative al periodo d'imposta 2022, con la sanzione ridotta a 1/3.
La ritrasmissione può essere effettuata direttamente o tramite un intermediario abilitato. I dati delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta sono resi disponibili sul sito internet della stessa Agenzia, nell'area riservata di ciascun contribuente che può accedervi tramite SPID (art. 4, c. 6 sexies, DPR 322/98).
Si ricorda, infatti, che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata la sanzione ordinaria è pari a € 100 con un massimo di € 50.000 per sostituto d'imposta, poiché in caso di violazioni plurime non è concesso applicare il cumulo giuridico (di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97).
In caso di errori nella trasmissione della CU, il sostituto può correggerli inviando una nuova CU entro i 5 giorni successivi alla scadenza, senza sanzioni; dopo tale data, deve comunque trasmettere la CU corretta ma si applicano le sanzioni. Se la CU è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine (16 marzo dell'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati corrisposti), la sanzione è ridotta a 1/3, vale a dire a € 33,33 con un massimo di € 20.000 (art. 4 c. 6 quinquies DPR 322/98).
La CU ordinaria contiene, oltre ai dati della CU sintetica, tutte le informazioni necessarie per elaborare i Mod. 730 precompilati e per disporre già dei dati necessari per effettuare accertamenti o riliquidazioni d'imposta (es. per TFR e altre somme soggette a tassazione separata). Se, però, contiene solo redditi per i quali non è possibile utilizzare il Mod. 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvigioni, corrispettivi dovuti dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto) o redditi esenti, il sostituto può inviarla entro il termine di presentazione del Mod. 770 (31 ottobre 2023). In questo caso, il termine per beneficiare della riduzione della sanzione a 1/3 scade il 30 dicembre 2023 (quest'anno cade di sabato ed essendo lunedì 1° gennaio 2024 altresì festivo slitta al 2 gennaio 2024).