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Vendita internazionale: clausola Incoterms Ex Works-Franco fabbrica (c.d. EXW)


10/05/2023 | La Redazione

Spesso nei contratti di vendita internazionale di beni sono previste le c.d. clausole Incoterms (International Commercial Terms) che disciplinano gli obblighi e la ripartizione delle spese relative alla fase del trasporto tra venditore e compratore. Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sugli effetti che derivano, ai fini della determinazione della giurisdizione, dall'inserimento della clausola Ex works-Franco fabbrica (c.d. EXW) (Cass. SU 2 maggio 2023 n. 11346).

La clausola Incoterms "Ex works - franco fabbrica" (c.d. EXW) prevede che il venditore adempia alle proprie obbligazioni semplicemente mettendo la merce, imballata e facilmente riconoscibile, a disposizione del compratore nel luogo indicato (generalmente la sede della società produttrice/venditrice o il suo magazzino). Il compratore ritirerà in tale luogo i propri beni.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che tale clausola, se inserita in un contratto di vendita internazionale, è idonea a determinare, in assenza di elementi che indichino con evidenza il contrario, anche il luogo di consegna della merce e, di riflesso, anche la giurisdizione. Di conseguenza, poiché...

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