10/05/2023 | La Redazione
L'Agenzia delle Entrate precisa che, nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio, l'istante non è legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione (Risp. AE 9 maggio 2023 n. 324).
Fonte: QuotidianoPiù
L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di liquidazione del patrimonio, relativamente all'emissione di nota di variazione in diminuzione.
L'istante riferisce di aver effettuato operazioni di vendita nei confronti di un cliente, maturando un credito, ad oggi insoluto.
In qualità di creditore, l'istante ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di liquidazione del patrimonio per l'intero credito vantato verso il cliente.
A tal proposito, l'istante chiede di sapere se alla fattispecie in oggetto sia applicabile la previsione di cui all'art. 26 c. 3-bis DPR 633/72, che ha riconosciuto al cedente o prestatore la facoltà di portare in detrazione l'IVA relativa ad un'operazione per la quale aveva emesso fattura, in caso di mancato pagamento (in tutto o in parte) del corrispettivo da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale.
Si ricorda che l'art. 26 DPR 633/72 disciplina le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento previste dalla medesima norma, ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste.
Con la risposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate precisa che la delega ad emanare una norma che estenda l'applicazione dell'art. 26 c. 3bis e 10bis DPR 633/72 agli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in cui è confluita la procedura di liquidazione del patrimonio, conferma che l'istante non è legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione.