Motivazione degli atti impositivi e nuovo onere della prova: riflessioni
17/04/2023 | Fabrizio Pacchiarotti, Francesco Naio
Affrontiamo il rapporto tra la nuova regola probatoria introdotta dalla L. 130/2022 e l'obbligo di motivazione degli atti impositivi. Il DDL di delega fiscale prevede il rafforzamento di tale obbligo “anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa”. La norma appare strettamente collegata al nuovo art. 7 c. 5-bis D.Lgs. 546/92, a riprova dell'insussistenza di una cesura tra osservanza dell'onere di motivazione del provvedimento e assolvimento dell'onere probatorio in sede processuale.
Il “nuovo” onere della prova
Fino al 16 settembre scorso (data di entrata in vigore della L. 130/2022, che proponendosi di riformare la giustizia tributaria ha introdotto nel corpo dell'art. 7 D.Lgs. 546/92 il nuovo comma 5-bis) il riparto dell'onere probatorio era regolato dall'art. 2697 c.c., in virtù del rinvio alle norme codicistiche operato dall'art. 1 del decreto sul processo tributario.
La norma codicistica ora richiamata (secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”) è stata interpretata nel senso di gravare l'Amministrazione finanziaria dell'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale e, dall'altra parte, di assegnare al contribuente il dovere di provare i fatti impeditivi, modificativi o...