31/03/2023 | La Redazione
L'Agenzia delle Entrate, ha chiarito come una società con periodo d'imposta di durata ultrannuale deve compilare il quadro RS del modello redditi SC 2023 per usufruire dell'ACE innovativa (FAQ AE 30 marzo 2023).
Fonte: QuotidianoPiù
Con la FAQ pubblicata il 30 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di compilazione del quadro RS del modello redditi del 2023 da parte di una società, avente un periodo d'imposta di durata ultrannuale, che intende usufruire dell'agevolazione ACE innovativa.
Si ricorda, infatti, che l'ACE innovativa spetta limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (art. 19 DL 73/2021). Ordinariamente, quindi, l'agevolazione è riconosciuta per il solo periodo d'imposta 2021 e non è più spettante a decorrere dal periodo d'imposta 2022. Per tale motivo, nel quadro RS del modello REDDITI SC 2023 non sono stati riproposti i campi dedicati al calcolo dell'ACE innovativa presenti nel modello dell'anno precedente.
Nel caso di specie, la società ha un periodo d'imposta di durata ultrannuale che inizia nel 2020 e termina a fine 2021, pertanto il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per il quale spetta l'ACE innovativa, coincide con l'anno solare 2022. Come chiarito nella FAQ, la società dovrà:
- determinare l'ammontare utilizzando (quale ausilio per il calcolo) il prospetto del modello REDDITI SC 2022;
- riportare l'agevolazione così calcolata, per la quota non “trasformata” in credito d'imposta, nella colonna 9 del rigo RS113 del modello REDDITI SC 2023;
- indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il proprio codice fiscale in modo da consentire all'Agenzia delle entrate di individuare la fattispecie.
Si ricorda che l'aiuto alla crescita economica (ACE) è stato introdotto nel 2011 per incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Tale agevolazione è stata rafforzata dall'introduzione dell'ACE innovativa che viene conteggiata applicando l'aliquota più elevata del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio, verificatasi nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. La variazione in aumento del capitale proprio rileva fino ad un ammontare massimo di 5 milioni di euro, a prescindere dal patrimonio netto alla chiusura del periodo d'imposta.