30/03/2023 | Francesca Moretti
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate amplia l'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti e rilascia importanti indicazioni sulla documentazione da allegare all'istanza e sulla configurabilità, o meno, di una stabile organizzazione (Circ. AE 28 marzo 2023 n. 7/E).
Fonte: QuotidianoPiù
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la Circolare n. 7/E del 28 marzo 2023 dedicata all'interpello sui nuovi investimenti, così dando seguito alla pubblica consultazione, tenutasi nel corso del 2022, con la finalità di adottare una circolare aggiornata sull'argomento.
E' da dire che la circolare contiene delle indicazioni innovative: in tema di operazioni rientranti nella disciplina in oggetto, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini del raggiungimento della soglia di accesso, non rileverebbero solamente le operazioni di trasferimento di attivi o di partecipazioni (per le quali si considerano criteri quali le immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie o gli incrementi del capitale circolante operativo), ma anche l'acquisizione di un soggetto estero da parte di un investitore residente: in tale circostanza il vincolo con il territorio è garantito dalla localizzazione in Italia dell'investitore, così superando le indicazioni rilasciate nella Circ. AE 1 giugno 2016, n. 25/E. E' necessario che, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, le positive ricadute sui livelli occupazionali si registrino nel territorio dello Stato.
Quanto alle operazioni di asset o share deal diverse dall'acquisizione di attivi o di partecipazioni, rileverebbe qualsiasi iniziativa economica che sia in grado di determinare l'afflusso di risorse finanziarie nel territorio dello Stato, tra le quali figurano il “rimpatrio” di attività da parte di soggetti che le abbiano precedentemente delocalizzate all'estero, ovvero di rientro dei soggetti stessi (cd. in-shoring o reshoring), nonché di trasferimento della residenza fiscale in Italia di soggetti esteri (quantificabile in almeno € 15 milioni) e si producano ricadute occupazionali positive.
Con riguardo alla preventività dell'interpello, la circolare si allinea a quanto stabilito nella predetta Circ. n. 25/E con riguardo alle ipotesi di comportamenti ripetitivi ovvero di una norma suscettibile di produrre effetti in più periodi di imposta.
La documentazione da allegare alle istanze di interpello
Secondo l'AE la configurazione unitaria dell'interpello non preclude la possibilità da parte dell'Ufficio di rispondere disgiuntamente ai quesiti oggetto dell'istanza, nei limiti in cui la complessità e l'autonomia del quesito stesso lo consentano, fermo restando che il termine ultimo per la risposta ai quesiti non evasi e per la formazione del silenzio-assenso rimane comunque quello di 120 giorni previsto dall'art. 2 c. 2 D.Lgs. 147/2015.
E' inoltre necessario allegare all'istanza la seguente documentazione:
- l'ammontare dell'investimento prospettato (individuando nel bilancio gli incrementi dei costi di acquisizione delle immobilizzazioni finanziarie, dei costi di realizzazione e/o acquisizione delle immobilizzazioni materiali e di quelle immateriali, nonché dei fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo;
- il dettaglio delle ricadute occupazionali significative in relazione allo specifico settore di attività e durature, ivi compreso il mantenimento oppure il non decremento (nelle situazioni di crisi o difficoltà dell'impresa) delle stesse, con il corredo probatorio;
- la stima degli effetti positivi in termini di gettito derivanti immediatamente e direttamente dall'attuazione del piano di investimento.
Con riguardo alla valutazione della sussistenza di una stabile organizzazione, la documentazione da allegare riguarda:
- l'indicazione chiara e analitica degli elementi e delle funzioni (con allegazione della relativa documentazione contrattuale e non) da cui discenda in modo inequivocabile il carattere preventivo del quesito, indicando la motivazione per la quale l'istante ritiene che la presenza sul territorio debba considerarsi “nuova”;
- l'allegazione dei contratti sulla cui base viene chiesto di valutare la sussistenza o meno di una stabile organizzazione (cioè i contratti di servizi con la società estera, i contratti di assunzione del personale, atti di attribuzioni di procure e/o deleghe al personale corredati della relativa dettagliata descrizione).
In tema di stabile organizzazione, la Circolare distingue a tale fine l'ipotesi della implementazione di un nuovo piano di investimento o di una modifica del business preesistente, dall'implementazione di un piano di investimento “progressivo”: nel primo caso occorre valutare l'introduzione di “elementi oggettivi di discontinuità rispetto alle attività e alle funzioni già ivi esercitate”, quali la costituzione di un nuovo business, di una nuova azienda, la ristrutturazione, l'ottimizzazione o l'efficientamento dei complessi aziendali nuovi, l'assegnazione di nuove commesse relative ad attività o servizi non svolti in precedenza in Italia.
Nel caso di un piano di investimento soggetto a implementazione “progressiva”, che prevede lo svolgimento di attività propedeutiche all'inizio dello svolgimento dell'attività propria dell'impresa, l'elemento di novità circa l'esistenza della stabile organizzazione deve essere correlato all'attività core esercitata, facendo riferimento ai chiarimenti forniti dal Commentario OCSE.
Altra importante precisazione riguarda il rapporto intercorrente tra l'interpello in questione e gli accordi preventivi e l'adempimento collaborativo, quest'ultimo in particolare oggetto di attenzione a seguito delle modifiche proposte dalla Legge delega fiscale (cfr. art. 15): con riguardo a quest'ultimo è consentito agli investitori che si adeguino alla risposta resa di accedere al regime di adempimento collaborativo indipendentemente dal requisito dimensionale e ferma restando la necessaria sussistenza degli altri requisiti previsti dalla disciplina di riferimento (art. 2 c. 2 D.Lgs. 147/2015).
Con riguardo agli accordi ex art. 31-ter DPR 600/73, innovando rispetto ai precedenti chiarimenti di cui alla Circolare n. 25/E del 2016 (§ 6.4), è chiarito che per le fattispecie potenzialmente oggetto di una procedura di accordo internazionale di cui al citato art. 31-ter, un'eventuale istanza di interpello sui nuovi investimenti è ammissibile nei limiti in cui il quesito posto abbia natura essenzialmente interpretativa e non attenga, invece, ad aspetti valutativi (quale, ad esempio, la definizione dei metodi di calcolo o dei valori fiscali), tipici delle fattispecie rientranti nell'ambito degli accordi preventivi ex art. 31-ter.
Resta fermo che l'istanza di interpello sui nuovi investimenti nelle ipotesi in commento sarà ritenuta ammissibile a condizione che non sia stata preventivamente attivata la procedura degli accordi preventivi di cui all'art. 31-ter DPR 600/73 sulle medesime questioni.
Qualora la procedura degli accordi preventivi ex art. 31-ter in merito ai profili valutativi sia attivata successivamente alla ricezione della risposta all'istanza di interpello sui nuovi investimenti, quest'ultima risposta resta efficace, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 147/2015, nei limiti dell'effettiva rispondenza dei fatti rappresentati in sede di interpello a quelli riscontrati in sede di procedura di accordo.
La variazione dei presupposti di accesso alla procedura
Sono fornite infine indicazioni circa gli effetti delle variazioni dei presupposti di accesso all'istituto, cioè le ipotesi in cui vengano accertate, nell'ambito delle attività di verifica e/o di controllo, variazioni dell'entità dell'investimento, della sua localizzazione nel territorio dello Stato o delle ricadute occupazionali da esso derivanti, rispetto a quanto prospettato nell'istanza.
In tali casi, secondo l'AE è necessario approfondire gli effetti dell'intervenuta variazione di detti elementi al fine di appurare se i presupposti di accesso all'istituto risultino comunque rispettati. Nel caso in cui l'entità effettiva dell'investimento realizzato nel territorio dello Stato sia di ammontare inferiore alla soglia ratione temporis applicabile e/o che le ricadute occupazionali derivanti dall'investimento non siano in concreto significative e durature, il parere reso (o desunto per effetto del silenzio-assenso) non produrrà gli effetti propri della risposta a un'istanza di interpello sui nuovi investimenti, bensì quelli propri di qualsiasi risposta ad istanza di interpello statutario ai sensi dell'art. 11 Statuto del contribuente, ad eccezione dei quesiti non rientranti nell'ambito di applicazione di detto articolo (come ad esempio quelli riguardanti la sussistenza dei requisiti idonei a configurare l'esistenza di una stabile organizzazione).
Tali conclusioni valgono anche con riferimento alle ipotesi in cui dovesse verificarsi la totale assenza dei presupposti di accesso alla procedura di interpello sui nuovi investimenti, come nel caso in cui gli investitori dovessero decidere di non dar corso al piano di investimento rappresentato.
Si precisa che nelle ipotesi in cui il piano di investimento rappresentato nell'istanza preveda il raggiungimento della soglia minima di legge per l'ammissibilità alla procedura di interpello attraverso una progressiva implementazione di differenti investimenti e/o operazioni che si inquadrano sempre nell'ambito del medesimo business plan, è necessario che questi trovino effettiva attuazione entro e non oltre il timing stimato dall'investitore per l'implementazione dello stesso, secondo quanto risulta dai documenti allegati all'istanza, pena la perdita dell'efficacia “rafforzata” della risposta resa (espressa o desunta dal silenzio-assenso).