30/03/2023 | La Redazione
L'Agenzia delle Entrate evidenzia l'impossibilità di emettere le note di variazione pur a fronte dello scioglimento dei contratti (Risp. AE 29 marzo 2023 n. 268)
Fonte: QuotidianoPiù
L'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di IVA e di note di variazione in ipotesi di scioglimento dei contratti (ex art. 169-bis RD 267/42), rispondendo all'interpello posto dal gestore di un porto turistico che, a seguito di eventi calamitosi, ha dovuto sciogliere alcuni contratti pendenti aventi per oggetto i diritti d'uso degli spazi acquei e delle opere a terra.
L'Agenzia ha ricordato che lo scioglimento dei contratti dipende dalla volontà del solo contraente soggetto alla procedura concorsuale e prescinde da eventuali inadempimenti (omessi pagamenti o altro). Inoltre, non ha effetto retroattivo tra le parti, né restitutorio delle prestazioni eseguite e dà luogo ad un indennizzo in moneta ''concorsuale'', ossia da soddisfare come credito anteriore al concordato.
Alla luce di quanto sopra, considerato che nel caso di specie, in base alla rappresentazione fornita dall'istante, non vi è dubbio che:
- in qualità di cedente/prestatore, l'istante, abbia ricevuto dai cessionari/committenti l'intero ammontare dei corrispettivi dovuti in ragione dei contratti sottoscritti, prima del loro scioglimento, non residuando importi fatturati ancora da percepire;
- la base imponibile delle operazioni originariamente fatturate è quindi costituita da un corrispettivo interamente e realmente ricevuto e l'Erario non ha riscosso, a titolo di IVA, un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo al medesimo titolo;
- non vi sono effetti retroattivi tra le parti legati all'avvenuto scioglimento dei contratti, considerato che ai contraenti “adempimenti” compete uno specifico indennizzo svincolato dal corrispettivo precedentemente già fatturato;
ad ora una riduzione della base imponibile risulterebbe contraria ai principi espressi in argomento.
Dunque, l'Agenzia delle Entrate nega all'istante la possibilità di procedere all'emissione di note di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 c. 2 DPR 633/72 in riferimento alle operazioni oggetto di originaria fatturazione.