28/03/2023 | Maria Eugenia Palombo
Il 26 marzo 2023 è ufficialmente entrato in vigore il decreto legislativo di recepimento della c.d. DAC7 (Dir. UE 2021/514) relativa agli obblighi di comunicazione previsti per i gestori delle piattaforme online.
Fonte: QuotidianoPiù
Il decreto legislativo di recepimento della c.d. DAC7 amplia la portata della direttiva 2011/16/EU (c.d. DAC) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, obbligando i gestori di piattaforme online come Vinted, Ebay, Booking, Amazon, ecc. a diventare “detective” del Fisco, con la comunicazione delle operazioni effettuate nell'anno tramite le stesse piattaforme dai venditori di beni, di servizi e dai noleggiatori di mezzi di trasporto per un valore superiore a 2000 Euro e per un numero superiore a 30, nonché dai soggetti che effettuano la locazione di immobili per un numero superiore alla duemila transazioni.
Da notare che la comunicazione non implica che le vendite sul web siano automaticamente assoggettate a tassazione. Tuttavia, in questo modo il Fisco potrà monitorare chi effettua abitualmente compravendite online e, conseguentemente, potrà indirizzare le proprie attività di controllo su tali soggetti al fine di verificare l'osservanza dei relativi adempimenti fiscali.
L'entrata in vigore e l'attuazione delle nuove disposizioni
Diversamente dalla bozza di decreto, che ipotizzava un'applicazione retroattiva delle nuove norme a partire dal 1° gennaio 2023, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ne dispone l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, quindi dal 26 marzo 2023.
Per la piena operatività della disciplina sarà però necessario attendere l'emanazione di appositi provvedimenti attuativi (decreti MEF e provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate), che dovranno regolamentare, tra l'altro, le modalità che i predetti gestori dovranno utilizzare per la raccolta, la verifica, la conservazione e l'invio delle informazioni, anche in ossequio alle norme in materia di protezione dei dati personali. Dovranno inoltre essere disciplinati i termini e le modalità con le quali dovrà attuarsi lo scambio di tali informazioni tra l'Agenzia delle Entratee le altre autorità competenti.
Cosa cambia per chi vende online
I soggetti (persone fisiche o giuridiche) che effettuano vendite online dovranno innanzitutto fornire ai gestori delle rispettive piattaforme i propri dati anagrafici, l'indirizzo, il numero di partita IVA, se disponibile, e l'eventuale numero di identificazione fiscale rilasciato da uno stato membro (NIF). Per le locazioni di beni immobili dovranno inoltre essere forniti l'indirizzo della proprietà oggetto dell'inserzione ed i relativi dati catastali (o equivalenti, in base alla legislazione dello stato in cui si trova l'immobile).
La mancata cooperazione nella raccolta delle informazioni comporterà per il venditore la chiusura del proprio profilo sulla piattaforma o, in alternativa, il blocco del pagamento del corrispettivo, fino a quando le informazioni non saranno fornite. Ciò sarà previsto da una apposita clausola, inserita unilateralmente dal gestore nei contratti per la vendita online, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di verifica e di comunicazione delle informazioni.
Gli obblighi a carico dei gestori di piattaforme
I gestori delle piattaforme online residenti o con stabile organizzazione in Italia saranno assoggettati a considerevoli obblighi concernenti:
- l'identificazione preliminare presso l'Agenzia delle Entrate;
- la verifica dei venditori oggetto di comunicazione e dell'affidabilità delle informazioni raccolte presso gli stessi, che dovrà essere svolta attraverso la conferma fornita dagli stessi venditori oppure tramite informazioni pubblicamente disponibili. A tale riguardo, potranno essere utilizzate anche interfacce elettroniche messe a disposizione gratuitamente dagli Stati membri o dall'Unione Europea;
- la comunicazione delle informazioni rilevanti all'Agenzia delle Entrate. Ai dati anagrafici dovranno aggiungersi, ai fini della comunicazione: l'identificativo del conto finanziario del venditore (o di altro soggetto, se diverso dal venditore) sui cui sono accreditati i corrispettivi, i corrispettivi accreditati e le attività cui gli stessi di riferiscono e, per quanto riguarda le locazioni di immobili, anche il numero di giorni di locazione ed il tipo di proprietà oggetto di inserzione;
- la conservazione dei dati.
Naturalmente obblighi similari sono disposti, per effetto dell'attuazione della Direttiva Europea, dagli altri Stati membri per i gestori residenti o con stabili organizzazioni nelle rispettive giurisdizioni.
Per l'adempimento agli obblighi sopra descritti il gestore di piattaforma potrà affidarsi anche a terzi (prestatori di servizi o altri gestori di piattaforme), fermo restando che la responsabilità rimarrà comunque in capo al gestore obbligato.
La raccolta e la verifica delle informazioni dovrà essere completata entro il 31 dicembre di ciascun anno, mentre la comunicazione all'Agenzia delle Entrate avverrà entro il successivo 31 gennaio. La conservazione dei dati sarà invece obbligatoria fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla comunicazione.
La violazione agli obblighi di comunicazione comporterà per i gestori l'applicazione di sanzioni pecuniarie oltre alla revoca della registrazione della piattaforma, dopo il secondo sollecito e trascorsi 60 giorni. L'eventuale reiscrizione del gestore potrà in tal caso essere effettuata solo a fronte della prestazione di idonea garanzia per l'ottemperanza agli obblighi di comunicazione e l'esecuzione di eventuali comunicazioni non adempiute.