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Contratto estimatorio: termine per la restituzione delle cose consegnate


16/03/2023 | La Redazione

Elemento essenziale del contratto estimatorio è la facoltà riconosciuta all'affidatario di restituire la merce non venduta in via alternativa al pagamento del prezzo. Non costituisce, invece, elemento essenziale del contratto il termine per l'esercizio di tale facoltà. La Cassazione chiarisce la questione (Cass. 28 febbraio 2023 n. 5987).

Nel contratto estimatorio la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate all'affidatario non può essere ritenuto un elemento essenziale per la validità del contratto.

Questo perché, in mancanza di previsione delle parti, esso può essere determinato in altri modi (in base agli usi che intercorrono tra le parti o nell'ambito commerciale in cui il contratto è maturato, oppure, se ciò è impossibile, per determinazione del giudice, applicandosi analogicamente l'art. 1183 c.c.).

Tuttavia, se le parti hanno stabilito nel contratto tale termine, esso ha natura di termine essenziale per l'esercizio della suddetta facoltà e, quindi, integra un termine di decadenza: ne consegue che, in caso di inutile decorso del termine, l'affidatario resta obbligato a pagare il prezzo.



Cass. 28 febbraio 2023 n. 5987