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Liquidazioni periodiche IVA: aggiornato il modello


15/03/2023 | La Redazione

L'Agenzia delle Entrate, il 14 marzo 2023, ha pubblicato sul proprio sito l'aggiornamento del modello per la comunicazione della LIPE.

Fonte: QuotidianoPiù

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento del modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Si ricorda che la liquidazione periodica è la determinazione del debito o del credito d'imposta relativi al periodo di riferimento. L'obbligo di presentazione della comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione dell'art. 21-bis DL 78/2010; nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'art. 1 c. 1 e 1-bis DPR 100/98.

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre; la comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre è presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Di seguito si riportano gli aggiornamenti dell'Agenzia delle Entrate.

Istruzioni per la compilazione

Alla pagina 3, nel paragrafo “CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI” il titolo è sostituito con: “CURATORI E COMMISSARI LIQUIDATORI”; nella prima riga, dopo la parola “fallimentare” sono aggiunte le seguenti: “/curatore della liquidazione giudiziale”.

Alla pagina 6, in corrispondenza del rigo VP2, le parole “18 e 19” sono sostituite dalle parole “18, 19 e terzo comma”.

Specifiche tecniche

Alla pagina 13, in corrispondenza dell'elemento “Eventi eccezionali”, nella colonna “Controlli” sono aggiunte le seguenti parole “Non può assumere valore 2 se l'elemento AnnoImposta è maggiore di 2022”.

Alla pagina 14, in corrispondenza dell'elemento “Acconto”, nella colonna “Controlli” sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole “Se presente non può essere inferiore a 103,29”.

Art. 21-bis DL 78/2010

Art. 1 DPR 100/98