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Liti pendenti, cartelle e avvisi bonari: le soluzioni per risparmiare


07/02/2023 | Carlo Maria Andò

Sulla scia di quanto concesso negli ultimi anni dai governi precedenti, sono state introdotte o riproposte misure di favore per consentire ai contribuenti alle prese con avvisi bonari e cartelle di pagamento di sanare le violazioni risparmiando sanzioni ed interessi. Anche per le liti pendenti è prevista la definizione agevolata. Di cosa si tratta nello specifico?

Definizione agevolata degli avvisi bonari

È prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, contestate tramite gli avvisi bonari ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73 e dell'art. 54-bis DPR 633/72, tramite la riduzione delle sanzioni dal 10% (già di per sé inferiore alla sanzione ordinaria del 30%) al 3% (si veda anche la Circ. AE 13 gennaio 2023 n. 1/E).

Gli avvisi interessati dall'agevolazione sono:

  • le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
  • le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

La misura riguarda esclusivamente la riduzione delle sanzioni; pertanto, le imposte, i contributi, gli interessi e ogni altra somma aggiuntiva rimangono dovuti per intero.

Per beneficiare della definizione agevolata, le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, vanno versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.

È possibile anche pagare a rate: in questo caso, la prima rata deve essere versata entro il medesimo termine previsto per il pagamento in un'unica soluzione e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione. A fronte della modifica (a regime) apportata all'art. 3-bis c. 1 D.Lgs. 462/97 dalla Legge di bilancio 2023, è possibile estendere il piano di pagamento sino a 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall'entità dei versamenti dovuti.

La misura non “salta” in presenza di lievi inadempienze, a patto che le stesse si contengano in:

  • una lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • un tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

 

Definizione agevolata degli avvisi bonari già in corso di rateazione

È consentito anche definire in via agevolata vecchi avvisi bonari per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, a prescindere dal periodo d'imposta cui si riferiscono gli avvisi.

L'agevolazione consiste sempre nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo), ma limitatamente agli importi a titolo di imposta ancora dovuti al 31 dicembre 2022 (al netto quindi di quanto già versato sino a tale data). Ovviamente l'importo residuo relativo alle imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e somme aggiuntive rimangono dovuti per intero.

Condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, o, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a 20 rate.

 

Rottamazione-quater

Anche con riguardo alle cartelle esattoriali è possibile procedere ad una definizione agevolata. La misura riguarda, in particolare, i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Viene espressamente previsto che all'interno della rottamazione-quater possano rientrare anche gli affidamenti inclusi già in vecchie edizioni della rottamazione.

La misura si applica a tutte le entrate erariali salvo:

  • le entrate ricollegate a risorse comunitarie e all'IVA all'importazione;
  • le somme derivante dal recupero di aiuti di Stato;
  • le somme da condanna della Corte dei Conti;
  • le sanzioni pecuniarie irrogate da autorità penali.

Uno degli aspetti innovativi della rottamazione-quater sta nel fatto che, oltre all'abbattimento totale delle sanzioni e degli interessi di mora, è previsto l'azzeramento anche dell'aggio in favore dell'agente della riscossione.

Per aderirvi, è necessario presentare domanda, esclusivamente per via telematica, tramite gli appositi modelli approvati dall'Agenzia della riscossione entro il 30 aprile 2023. Le diverse modalità tramite le quali è possibile inoltrare la domanda in parola e le FAQ dell'Agenzia relative alla rottamazione sono disponibili al seguente link: Agenzia delle entrate-Riscossione - Domanda di adesione (agenziaentrateriscossione.gov.it).

 

Definizione delle liti pendenti

Rievocando regimi agevolativi passati, è concessa nuovamente la possibilità di definire in via agevolata le controversie pendenti al 1° gennaio 2023, a prescindere dallo stato e grado di giudizio, quindi anche quelle in Cassazione, anche a seguito di rinvio.

In particolare, vi rientrano le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Per “chiudere” le liti è richiesto, in via generale, un pagamento di un valore pari al 100% del valore della controversia, senza che siano dovute quindi ulteriori importi a titolo di sanzioni o interessi.

Sono previste comunque una serie di deroghe che consentono di ridurre anche quanto dovuto a titolo di imposta:

Importo da versare

Stato della lite

90%

Riscorso iscritto in primo grado

40%

Depositata sentenza di primo grado favorevole al contribuente

15%

Depositata una sentenza di secondo grado favorevole al contribuente

5%

Controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l'ufficio è soccombente in tutti i precedenti gradi

 

In caso di soccombenza parziale, è dovuto il 100% dell'imposta per la parte sfavorevole al contribuente, mentre le % sopra riportate rimangono applicabili alle pretese relative alla parte di atto annullata.

A determinate condizioni è possibile anche definire le liti concernenti le sole sanzioni, con diversi esiti a seconda che le stesse siano collegate al tributo a cui si riferiscono (cfr Provv. AE 1° febbraio 2023 n. 27650).