27/01/2023 | La Redazione
L'applicazione delle sanzioni è compatibile con la contestuale applicazione dell'indennità di mora: i due istituti rispondono a finalità diverse e possono quindi coesistere (CGT 2° Piemonte 14 dicembre 2022 n. 1164).
La fattispecie esaminata da una recente sentenza di merito riguarda un contribuente che aveva pagato, oltre al debito di accisa sull'energia elettrica, anche l'indennità di mora prevista dal Testo Unico Accise (art. 3 c. 4) e riteneva non dovuta la sanzione prevista dall'art. 13 c. 3 D. Lgs. 471/97 per la predetta indennità.
L'applicazione delle sanzioni risulta pienamente compatibile con la contestuale applicazione dell'indennità di mora. I due istituti rispondono a funzioni e finalità diverse: l'indennità di mora è volta al “reintegro del patrimonio compromesso dal ritardo” o dall'assenza del pagamento delle accise, le sanzioni censurano e colpiscono il comportamento del...