26/01/2023 | Sara Armella
La Legge di bilancio 2023 ha esteso la definizione agevolata del contenzioso tributario alle controversie pendenti con l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli. Non rientrano nell'oggetto della chiusura agevolata i contenziosi riguardanti le risorse proprie dell'Unione europea, quelli concernenti l'IVA all'importazione e il recupero degli aiuti di Stato.
Fonte: QuotidianoPiù
La Legge di bilancio include le Dogane nella definizione agevolata
La Legge di bilancio 2023 (art. 1 c. 186 ss. L. 197/2022) estende la definizione agevolata del contenzioso tributario, che nella prima stesura del testo era prevista soltanto per le liti pendenti con l'Agenzia delle entrate, anche alle controversie con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Si tratta di una significativa novità, posto che le precedenti definizioni agevolate, intervenute negli anni, hanno sempre escluso il perimetro delle cause fiscali pendenti con l'Agenzia delle dogane.
Va rilevato, sul punto, che se l'obiettivo del legislatore è di creare le condizioni per avviare un nuovo rapporto tra fisco e imprese, anche in considerazione della recente riforma del contenzioso tributario, l'estensione della definizione anche a queste vertenze pare opportuna e d'interesse per gli operatori e l'erario.
Anzitutto, anche se storicamente abbiamo sempre vissuto una dicotomia tra il mondo della fiscalità diretta, affidata all'Agenzia delle entrate, e quello della fiscalità indiretta e internazionale, affidato all'Agenzia delle dogane, quest'ultimo settore assume oggi una crescente importanza per la fiscalità delle imprese e per la loro pianificazione strategica.
Al riguardo, occorre considerare che l'Agenzia delle dogane gestisce un numero sempre crescente di scambi, essendo ormai circa 20 milioni le dichiarazioni doganali annue, in un contesto in cui l'export italiano rappresenta ormai l'ottavo, per volumi, a livello mondiale, mentre le importazioni nel nostro Paese si attestano tra le prime dieci nel mondo, a testimonianza di una grande vitalità del segmento internazionale per le nostre imprese. Va inoltre rilevato che ADM non sovrintende soltanto alle tematiche legate agli scambi internazionali, ma più in generale il mondo delle accise, dei giochi e delle scommesse. Le accise apportano un contributo rilevante alle entrate fiscali, pari a 45 miliardi di introiti annui, mentre la fiscalità doganale contribuisce per 18 miliardi, secondo i dati contenuti nell'ultimo Libro Blu dell'Agenzia delle dogane.
La novità della Legge di bilancio consiste nella possibilità di definire, in via agevolata, le controversie su accise, giochi e scommesse (art. 1 c. 186 L. 197/2022).
Quali settori sono esclusi?
Da segnalare che restano, tuttavia, esclusi dalla chiusura agevolata alcuni importanti segmenti, che sono quelli riguardanti le risorse proprie dell'Unione europea, i contenziosi concernenti l'Iva all'importazione e il recupero degli aiuti di Stato.
Sul tema dell'esclusione dalla definizione delle risorse proprie dell'UE non possono sorgere dubbi: si tratta, infatti, di introiti propri dell'Unione europea. I dazi doganali sono riscossi da ogni singolo Stato membro, ma vanno ad alimentare il bilancio dell'Unione, di cui rappresentano la voce più importante. La Commissione in precedenza aveva già sottolineato la necessità di escludere dalla definizione agevolata tali entrate, perché non rientrano nell'ambito della competenza dei singoli Paesi.
Altro aspetto di grande importanza è l'esclusione dell'IVA all'importazione, relativamente alla quale il legislatore, invece, non ha tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'IVA all'importazione è un tributo interno e non rientra nella definizione di obbligazione doganale: la Corte di Giustizia, a partire dalla nota sentenza Eurogate (17 luglio 2014, C-272/13) e in tutti i successivi arresti giurisprudenziali, ha affermato il principio secondo cui l'Iva dovuta all'atto dell'importazione, pur essendo liquidata e riscossa con modalità operative analoghe ai diritti doganali, non rappresenta un “dazio” in senso proprio, bensì un tributo interno sui consumi. Sul punto, anche l'orientamento della Corte di Cassazione è ormai molto chiaro nell'escludere l'Iva dal perimetro delle risorse proprie dell'Unione europea, per le quali soltanto non è azionabile la definizione agevolata, pena la violazione degli impegni assunti a livello unionale. La Corte di Cassazione, con un orientamento ormai costante, riconosce che l'imposta versata in dogana rappresenta un obbligo tributario destinato al bilancio nazionale e del tutto allineato con l'imposta gravante sulle operazioni ricadenti nel perimetro nazionale, di cui condivide perfettamente la natura (in tal senso, tra le ultime si veda Cass. 27 luglio 2022 n. 23526), tesi confermata di recente anche dall'Agenzia delle entrate (Princ. dir. AE 29 settembre 2021 n. 13, confermato dalla Risp. AE 1° ottobre 2021 n. 644).
Per queste ragioni, l'esclusione delle controversie sull'Iva all'importazione dall'ambito della definizione agevolata non trova giustificazione normativa e mette su un piano divergente situazioni del tutto simili, creando un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori che hanno ricevuto una contestazione in materia di “Iva nazionale” rispetto a coloro che hanno impugnato un accertamento inerente l'Iva all'importazione.
La scelta del legislatore lascia perplessi anche dal punto di vista dell'opportunità, in ragione del fatto che l'Iva, con un'aliquota ordinaria del 22%, nella maggioranza dei casi, rappresenta la quota economicamente più significativa del contenzioso con l'Agenzia delle dogane e monopoli, ove siano contestati anche i dazi doganali.
I contenziosi che interessano le sanzioni doganali
La definizione delle liti con l'Agenzia delle dogane potrebbe rivelarsi di interesse anche per consentire una opportuna chiusura per i numerosi contenziosi che interessano le sanzioni doganali. Com'è noto, a partire dal 2012, l'art. 303 DPR 43/73 è stato modificato con un significativo inasprimento, prevedendo sanzioni che arrivano anche al 500% e al 600% dell'entità del tributo accertato.
Tale normativa si pone, pertanto, in costante contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni doganali, che è espresso sia a livello nazionale che nel codice doganale dell'UE, più precisamente nell'art. 42 Cdu (Reg. UE 952/2013). Si è quindi di fronte a un tema molto rilevante ai fini della definizione agevolata, perché la Legge di bilancio consente oggi la chiusura anche di quelle liti che sono state intraprese con l'obiettivo di ottenere dal giudice un'applicazione diretta della normativa europea sulla proporzionalità, superando la normativa nazionale.
I contenziosi sulle accise e i giochi
Sempre più frequenti sono le controversie fiscali relative al tema delle accise sui prodotti energetici e su determinati beni di consumo, come l'alcol e i tabacchi. Diversi sono i filoni che caratterizzano il settore della fiscalità energetica, dalle agevolazioni per i carburanti usati nella navigazione marittima e nella nautica da diporto alla produzione industriale e all'autotrasporto. Vi sono poi numerosi regimi speciali, previsti per la circolazione e la sospensione dei prodotti soggetti ad accisa, i depositi, le cessioni intracomunitarie e le esportazioni.
Meno frequenti ma spesso molto significative dal punto di vista economico sono anche i contenziosi legati ai giochi e alle scommesse, amministrati dall'Agenzia delle dogane. I contenziosi fiscali sulle accise e sui giochi potranno ora essere definiti, nei termini previsti dalla finanziaria e con sensibili riduzioni per gli operatori che hanno già ottenuto delle sentenze positive, in primo o in secondo grado.