25/01/2023 | La Redazione
Il tribunale di Livorno si esprime sull'interpretazione della norma che prevede l'assicurazione del pagamento del 20% dei creditori chirografari (art. 160 c. 4 L.Fall.) e sulle linee guida che deve seguire il commissario giudiziale per la redazione della relazione particolareggiata (art. 172 L.Fall.) (Trib. Livorno 28 dicembre 2022).
In tema di concordato preventivo, la legge stabilisce che la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari (ai sensi dell'art. 160 c. 4 L.Fall.).
Secondo il tribunale di Livorno, tale norma va interpretata nel senso che l'assicurazione del pagamento del 20% dei creditori chirografari è da intendersi non già in termini di garanzia oggettiva o di promessa di pagamento vincolante, bensì in termini di elevata probabilità, prossima alla ragionevole certezza, che dall'attuazione del concordato possa derivare il soddisfacimento dei creditori chirografari per una percentuale non inferiore al 20%, tenuto conto della composizione dell'attivo, della verificata disponibilità da parte dei terzi delle risorse occorrenti al pagamento delle somme quale finanza esterna, del fondo rischi appostato.
Il tribunale...