24/01/2023 | Carlo Maria Andò
I chiarimenti sul nuovo regime Patent Box arrivano solo dopo 48 giorni dalla scadenza ordinaria della dichiarazione dei redditi e molti punti rimangono ancora aperti. È in questo contesto che viene concessa una proroga per “chiudere” la documentazione obbligatoria ai fini dell’esenzione sanzionatoria.
A seguito dell'introduzione del nuovo regime Patent Box (art. 6 DL 146/2021) e a seguito della pubblicazione del Provv. AE 15 febbraio 2022 contenente le relative disposizioni attuative, tutti gli operatori sono rimasti in attesa della consueta circolare dell'Agenzia delle entrate che aiutasse a risolvere tutta una serie di punti aperti e dubbi applicativi.
Per quanto le circolari, come noto, siano un documento di prassi ad uso interno dell'Agenzia ai fini accertativi e di verifica, è innegabile come nel tempo siano diventate di fatto un punto di rifermento importante ai fini dell'applicazione di un determinato regime o del trattamento di specifiche fattispecie.
Ecco che, quindi, assieme alla pubblicazione della bozza di Circolare in pubblica consultazione del 17 gennaio 2023, vengono apportate alcune modifiche al Provvedimento. La novità più rilevante riguarda, sicuramente, i termini per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento della c.d. penalty protection. Si specifica, in particolare, che per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime Patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In altre parole, tale proroga andrebbe letta come un “via libera” all'esercizio dell'opzione per il nuovo Patent box nella dichiarazione tardiva o integrativa entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria (i.e. 28 febbraio 2023), con obbligo di firma digitale e marcatura temporale della relativa documentazione entro i 6 mesi successivi qualora si decida di aderire al regime opzionale della penalty protection.
Al seguente link è possibile consultare la bozza di Circolare nonché lo schema di provvedimento con gli aggiornamenti: L'Agenzia - Consultazione pubblica del 17 gennaio 2023 - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)
Quali sono i principali chiarimenti emersi dalla bozza di Circolare?
Regime della c.d. penalty protection: prima di tutto viene specificato che la documentazione da predisporre secondo le disposizioni contenute nel Provvedimento (e da assoggettare a firma elettronica e marca temporale) è facoltativa in quanto funzionale all'adesione all'esimente sanzionatoria, che, come noto, mette al riparo il contribuente da sanzioni da infedele dichiarazione in caso di eventuali rettifiche sull'ammonta della deduzione in sede di verifica. Si pone così già un elemento di differenziazione con la precedente disciplina Patent box per la quale, in caso di opzione per l'autoliquidazione del beneficio, la predisposizione della documentazione costitutiva condizione d'accesso al beneficio fiscale stesso (in caso di utilizzo diretto), oltre che ovviamente funzionale alla penaltyprotection.
Soggetto investitore: vengono forniti alcuni ulteriori elementi per meglio inquadrare il concetto di “investitore” che, in base a quanto definitivo nel Provvedimento e dalla normativa, costituisce un requisito soggettivo fondamentale per agevolare i costi connessi alle attività di R&S e innovazione rilevanti. In particolare, mutuando sostanzialmente quanto già chiarito ai fini della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo, si chiarisce che il “soggetto investitore” coincide col soggetto che:
- rimane inciso dei costi sostenuti;
- assume il rischio dell'attività svolta;
- si avvale degli eventuali risultati.
Si escludono così dal beneficio i soggetti che, pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni materiali agevolabili, non rimangono incisi dei costi perché, ad esempio, procedono a rifatturazione ad altra società terza o appartenente al medesimo gruppo promotrice della ricerca.
Esercizio dell'opzione: anche per il nuovo Patent box, l'opzione può essere validamente esercitata tardivamente, oltre la scadenza ordinaria, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni, sia nella forma dichiarazione “tardiva” (in mancanza di una dichiarazione inviata nei termini ordinari) o come integrativa (in sostituzione di quella inviata entro i termini ordinari). Viene inoltre confermata la possibilità di ricorrere alla c.d. “remissione in bonis”, tramite la quale, in caso di dimenticanza in “buona fede” dell'esercizio dell'opzione, è possibile rimediare tramite l'invio di una integrativa entro il termine della prima dichiarazione utile (ossia entro quella relativa al periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferisce la stessa opzione). Ai fini della remissione in bonis, ancorché si abbiano di fatto a disposizione 12 mesi di tempo in più rispetto alla scadenza ordinaria, la documentazione deve essere comunque marcata temporalmente entro e non oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria.
Applicazione contestuale di diversi regimi: come già anticipato in precedente prassi dell'Agenzia (Risp. AE 4 agosto 2022 n. 413), rimane ferma la possibilità di applicare parallelamente il nuovo e il vecchio regime, ove le relative opzioni si riferiscano ad IP differenti. Se quindi, ad esempio, una società ha esercitato una precedente opzione secondo il vecchio regime in autoliquidazione con riguardo agli IP 1 e 2 (sorti ad esempio nel 2018) per utilizzo diretto, è comunque possibile applicare il nuovo regime per i nuovi IP sorti dal 2021: se ne deduce che la preclusione al passaggio al nuovo regime prevista in presenza di un'opzione Patent box in autoliquidazione con utilizzo diretto (o in presenza di accordo di ruling firmato) non opera con riferimento al soggetto che ha esercitato l'opzione ma, piuttosto, con riguardo all'oggetto a cui si riferisce l'opzione. Tale preclusione non opera, quindi, nel caso in cui il contribuente voglia applicare il nuovo regime a nuovi eventuali IP sorti dal 2021 (anno a partire dal quale il precedente regime non è più opzionabile) o a vecchi IP (già esistenti prima del 2021) non già inclusi in una vecchia opzione.
Beni immateriali agevolabili: viene chiarito che tra i disegni e modelli “giuridicamente tutelati” non vi rientrano solo quelli oggetto di registrazione. L'agevolazione ordinaria è applicabile, quindi, anche a quelli comunitari non registrati che possiedono i requisiti di registrabilità con tutela triennale decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità (Reg. CE 6/2022). Per quanto concerne il “software protetto da copyright”, coerentemente a quanto stabilito con riguardo a disegni e modelli, non è necessaria anche qui la registrazione, potendo gli stessi risultare da un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti appunto la presenza dei requisiti di originalità e creatività ai sensi della legge sul diritto d'autore (L. 633/41).
In tema brevetti, inoltre, viene specificato che, diversamente dal precedente regime, non sono agevolabili i brevetti “in corso di concessione”, cioè quelli per i quali sia depositata presso i competenti uffici la domanda di brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.
Applicazione del regime premiale (c.d. meccanismo del recapture): ai fini dell'applicazione del regime premiale, viene chiarito che, con riferimento a disegni, modelli e software, l'ottenimento del titolo di privativa industriale ricorre:
- nel caso di disegni e modelli, solo all'atto della registrazione;
- nel caso di software, solo all'atto della registrazione presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.
Pertanto, solo a partire dall'anno di brevettazione o di registrazione del bene, potrà trovare applicazione il meccanismo in parola, che consente come noto di dedurre in maniera agevolata, oltre ai costi dell'anno, i costi per le attività di R&S sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti a quello di ottenimento del titolo di privativa industriale (così da estendere il beneficio anche ai costi di “creazione”).