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Il diritto di detrazione IVA a seguito di rivalsa tardiva


23/11/2022 | La Redazione

Il versamento dall'istante all'Erario dell'intero ammontare dell'IVA, originariamente detratta sulle forniture eseguite dai missing traders, esclude che la detrazione dell'IVA oggetto delle fatture di rivalsa emesse da una società, dia luogo ad una duplicazione della detrazione dell'imposta da parte dell'istante (Risp. AE 22 novembre 2022 n. 569).

Fonte: QuotidianoPiù

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di detrazione IVA a seguito di rivalsa tardiva (art. 60 c. 7 DPR 633/72).

Nel dettaglio, la società Alfa ha formulato istanza al fine di ottenere un parere in ordine alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a fronte di fatture emesse dalla società Sigma.

La vicenda da cui origina il dubbio interpretativo oggetto dell'interpello, nell'ottica di Sigma, è già stata oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tale occasione l'Agenzia ha concluso che:

  • la società Sigma è legittimata ad effettuare la rivalsa degli importi versati in sede di definizione agevolata (art. 6 DL 119/2018);
  • la rivalsa va esercitata nei confronti degli effettivi cessionari delle operazioni originarie per cui sono stati emessi gli avvisi di accertamento poi definiti (tra i quali è compresa la società istante);
  • il quesito concernente l'esercizio del diritto a detrazione dei cessionari è inammissibile in quanto non è una fattispecie concreta e personale riferibile all'istante Sigma.

In relazione a quest'ultimo aspetto, essendo la società Alfa interessata all'esercizio del diritto alla detrazione collegato alla rivalsa tardiva esercitata da Sigma, l'istante ha formulato istanza di interpello.

Secondo la rappresentazione fornita dalla società istante, destinataria di ulteriori atti tramite cui veniva disconosciuta e recuperata la detrazione IVA inizialmente effettuata con riferimento alle operazioni contestate a Sigma, l'IVA pagata a suo tempo ai missing traders e portata in detrazione è stata poi riversata integralmente all'Erario, a seguito dell'azione di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Infatti, come affermato dalla società istante, la stessa, in sede di definizione delle proprie pendenze ha riversato all'Erario tutta l'IVA detratta sulle operazioni di acquisto della merce dai missing traders, rispetto alle quali sono state avviate le attività di accertamento da parte della Guardia di Finanza e dell'Amministrazione finanziaria.

Sulla base di quanto riportato dalla società istante:

  • sussiste piena continuità e coincidenza giuridica soggettiva tra Epsilon, destinataria finale della merce, Zeta quale soggetto accertato e firmatario della transazione tombale con l'Agenzia delle Entrate, e l'attuale istante Alfa;
  • all'epoca della effettuazione delle forniture in oggetto, la società istante (allora Epsilon) svolgeva attività produttiva soggetta ad IVA e godeva di un diritto pieno alla detrazione dell'IVA;
  • l'IVA passiva di cui trattasi è inerente all'attività di impresa svolta dalla società istante (allora Epsilon) all'epoca dei fatti oggetto di accertamento: trattavasi, infatti, di acquisti di banda stagnata impiegata per la produzione di imballaggi per alimenti la cui cessione era soggetta ad IVA;
  • sono stati effettuati tutti i controlli e le verifiche di congruità delle fatture emessa da Sigma, oggettivamente possibili, anche oltre il grado di ordinaria diligenza richiesto dei princìpi generali che sovrintendono al rapporto tra Fisco e contribuente.

Nel presupposto della veridicità delle informazioni fornite dall'interpellante, il versamento a favore dell'Erario dell'intero ammontare dell'IVA originariamente detratta su tutte le forniture effettuate dai missing traders, effettuato dalla società istante in esecuzione dell'accordo tombale, costituisce un elemento idoneo di per sé ad escludere che la detrazione dell'IVA oggetto delle fatture di rivalsa emesse da Sigma dia luogo ad una duplicazione della detrazione dell'imposta da parte dell'istante.

Pertanto, la società istante può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a fronte di fatture emesse dalla società Sigma.

Risp. AE 22 novembre 2022 n. 569

Art. 60 DPR 633/72