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Ricorso al direttore dell’ITL: l’Ispettorato chiarisce la competenza


11/10/2022 | La Redazione

L'Ispettorato del Lavoro interviene per chiarire quale sia la competenza sui ricorsi proposti al direttore dell'ITL contro gli atti adottati dalla polizia giudiziaria, nel particolare caso in cui gli accertamenti interessino un datore di lavoro che occupa personale impegnato in ambiti provinciali diversi rispetto a quello di competenza dell'organo ispettivo.

Fonte: Quotidianopiù

Nei confronti degli atti di accertamento adottati da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, davanti al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) (art. 16 D.Lgs. 124/2004). Si tratta degli atti di accertamento adottati da personale ispettivo (ad esempio, guardia di finanza, polizia di Stato, polizia locale) diverso da quello che opera all'interno dell'INL e che procede all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Ma cosa succede se gli accertamenti hanno interessato un datore di lavoro con personale impegnato in ambiti provinciali anche diversi rispetto a quello di competenza dell'organo ispettivo?

Per chiarire ogni dubbio è intervenuto l'INL, con nota n. 2016 del 10 ottobre 2022, e le indicazioni fornite vengono sintetizzate di seguito.

Le indicazioni dell'Ispettorato sull'ITL competente

Innanzitutto, gli ispettori premettono che occorre privilegiare un criterio che valorizzi la trattazione unitaria del ricorso dinnanzi al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l'atto di accertamento da parte dell'organo ispettivo.

Un recente orientamento della Cassazione indica il luogo dell'accertamento come criterio per l'individuazione dell'ufficio ricevente quando il luogo di commissione dell'illecito, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza.

Di conseguenza, il ricorso deve essere inoltrato alla sede dell'ITL nel cui ambito provinciale è stato adottato l'atto di accertamento anche in caso di personale impiegato in più ambiti provinciali, diversi rispetto a quello di competenza dell'organo ispettivo.

Questo per:

  • la necessità di assicurare la gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento per evitare che la frammentazione del gravame mini l'unitarietà delle valutazioni;
  • l'esigenza di garantire, in un'ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest'ultimo sia posto nella condizione di avvalersi della tutela impugnatoria riconosciutagli, evitando che l'interessato sia gravato dell'individuazione, di volta in volta, dell'Ispettorato competente a decidere sul ricorso.

art. 16 D.Lgs. 124/2004

Nota INL 10 ottobre 2022 n. 2016