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Estese le regole per la cessione dei crediti energia e gas


10/10/2022 | Carlo Maria Andò

Negli ultimi mesi sono stati concessi vari crediti d’imposta per supportare le imprese a fronteggiare i rincari di energia e gas. In alternativa all’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, è consentita anche la cessione a soggetti terzi. Quali sono le regole da seguire?

Le regole da seguire per poter cedere i crediti d'imposta in parola sono contenute nel Provv. AE n. 253445/2022 del 30 giugno 2022. Tali regole applicabili ai primi crediti introdotti relativi sostanzialmente ai consumi relativi al I e II trimestre 2022 sono state estese con Provv. AE n. 376961/2022 del 6 ottobre 2022 ai fini della cessione dei crediti d'imposta più recenti sorti successivamente.

 

Quali sono i crediti d'imposta sulle spese di energia, gas e carburante previsti dai Provvedimenti?

Credito d'imposta

Riferimento normativo

Imprese energivore – I° trimestre 2022

Art. 15 DL 4/2022

Imprese energivore – II° trimestre 2022

Art. 4 DL 17/2022

Imprese gasivore – I° trimestre 2022

Art. 15.1 DL 4/2022

Imprese gasivore – II° trimestre 2022

Art. 5 DL 17/2022

Imprese non energivore – II° trimestre 2022

Art. 3 DL 21/2022

Imprese non gasivore – II° trimestre 2022

Art. 4 DL 21/2022

Imprese attività agricola e pesca – I° trimestre 2022

Art. 18 DL 21/2022

Imprese attività della pesca – II° trimestre 2022

Art. 3-bis DL 50/2022

Imprese energivore – III° trimestre 2022

Art. 6 c. 1 DL 115/2022

Imprese gasivore – III° trimestre 2022

Art. 6 c. 2 DL 115/2022

Imprese non energivore – III° trimestre 2022

Art. 6 c. 3 DL 115/2022

Imprese non gasivore – III° trimestre 2022

Art. 6 c. 4 DL 115/2022

Imprese attività agricola e pesca – III° trimestre 2022

Art. 7 DL 115/2022

Si ricorda che tutti i crediti sopra elencati sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022, salvo quelli relativi ai consumi del III trimestre di cui ai numeri 9, 10, 11 e 12 per i quali la scadenza è stata recentemente spostata in avanti al 31 marzo 2023 ad opera del Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022).

Tali scadenze vanno rispettate non solo dalle imprese beneficiarie che hanno sostenuto le spese agevolate, ma, in caso di cessione, anche dai cessionari.

Con specifica risoluzione verranno istituiti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

Quali sono le principali regole da seguire ai fini della cessione?

In alternativa all'utilizzo in compensazione, è ammessa, come detto, la possibilità di cedere ciascuno dei crediti suelencati ma solo per intero. Se il credito è stato quindi utilizzato in compensazione anche solo parzialmente, non può più essere oggetto di cessione.

Per procedere alla cessione, è necessaria la trasmissione, esclusivamente tramite i canali telematici, di una comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il modello della comunicazione in parola approvato con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 e le relative istruzioni sono consultabile al seguente link: Normativa e prassi - Provvedimento del 6 ottobre 2022 - Provvedimento del 6 ottobre 2022 - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)

Le imprese beneficiarie, ai fini della cessione, devono obbligatoriamente richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito, che dovrà risultare in apposita sezione del modello (vedi sotto). Il visto potrà essere rilasciato da un C.A.F. o dai professionisti abilitati previsti dalla legge.

 

 

A seconda della scadenza prevista ai fini della compensazione del credito (i.e. 31 dicembre 2022 o 31 marzo 2023), sono previste differenti termini per l'invio della comunicazione di cessione: per i crediti utilizzabili entro il 31 dicembre 2022, la comunicazione va trasmessa entro il 21 dicembre 2022, mentre per gli altri crediti la scadenza per l'invio è il 22 marzo 2023.

 

Sono consentite ulteriori cessioni alla prima?

A seguito della prima cessione, il cessionario può a sua volta effettuare una sola ulteriore cessione del credito (tassativamente per l'intero importo), ma solo nei confronti di soggetti qualificati (ossia banche e intermediari finanziari, imprese appartenenti a gruppi bancari oppure imprese di assicurazione autorizzate) e a condizione che non abbiano espresso, in sede di accettazione del credito, l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione.

I soggetti qualificati, in qualità di sub cessionari, possono anch'essi effettuare a loro volta una sola ulteriore cessione del credito, per l'intero importo, esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati, sempre a condizione che non sia stata esercitata l'opzione per la fruizione in compensazione.

Attenzione: tali ultimi cessionari possono solo utilizzare il credito in compensazione nel modello F24, anche in più soluzioni, non essendo prevista alcuna ulteriore cessione.

 

Come vengono tracciate le varie cessioni del credito?

Una volta inviata la comunicazione da parte del soggetto cedente, i cessionari potranno accettare (o rifiutare) la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Le funzionalità in parola consistono nella nota piattaforma digitale disponibile, come detto, sul sito dell'Agenzia delle entrate nella propria area riservata che ha proprio l'obiettivo di monitorare tutti i vari passaggi dei crediti d'imposta cedibili a terzi.

Sempre tramite questa piattaforma e secondo le medesime modalità, gli ulteriori cessionari potranno accettare o rifiutare la cessione, fermo restando che, come anticipato, per i crediti d'imposta in questione, il cessionario di terzo grado che “acquista” il credito da soggetti qualificati non potrà a sua volta cederlo, bensì potrà utilizzarlo esclusivamente in compensazione nel modello F24.