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Caro energia e gas: regole e codici tributo per fruire dei tax credit


05/10/2022 | Lorenzo Meroni

Sono prorogati, con il Decreto Aiuti-ter, i crediti d’imposta destinati alle imprese per contrastare gli incrementi dei costi dell’energia e del carburante precedentemente introdotte. Per consentire l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito gli appositi codici tributo (Ris. AE 30 settembre 2022 n. 54/E).

Sono prorogati, con il Decreto Aiuti-ter, i crediti d'imposta destinati alle imprese per contrastare gli incrementi dei costi dell'energia e del carburante precedentemente introdotte. In particolare, le agevolazioni riguardano:

  • crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas;
  • credito d'imposta per l'acquisto di carburante.

 

Crediti d'imposta introdotti dal Decreto Aiuti-ter

Con il Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022) vengono riconosciuti i seguenti contributi:

  • a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore) un credito di imposta pari al 40 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gassivore) un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici;
  • a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese non energivore) un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese non gassivore) un credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Inoltre, viene riconosciuto per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61) un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, oltre che per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali effettuato nello stesso periodo.

Per accedere al beneficio è necessario, tuttavia, che i costi per kWh della componente di energia elettrica (o i prezzi di riferimento del gas) calcolati sulla base del terzo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi abbiano subito un incremento superiore al 30% in relazione al medesimo periodo dell'anno 2019.

In particolare, nel caso in cui l'impresa si rifornisca presso lo stesso fornitore presso cui si riforniva anche nel terzo trimestre 2019 (o nel periodo assunto come base di calcolo per determinare l'aumento del costo), tale soggetto è tenuto a comunicare, su richiesta dell'impresa, il costo della componente di energia o gas e l'agevolazione spettante entro 60 giorni dalla scadenza del terzo semestre 2022.

 

Modalità di fruizione

I crediti d'imposta sopra riportati sono fruibili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023. Si ricorda che per essi non operano i seguenti limiti:

  • € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34 L. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1 c. 53 L. 244/2007.

Inoltre, gli stessi non concorrono alla formazione del reddito e alla formazione della base IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61 TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109 TUIR.

In alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, i crediti d'imposta possono essere ceduti dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti compresi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La cessione è ammessa esclusivamente per intero e senza facoltà di ulteriore cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziati iscritti all'apposito albo.

In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere l'apposizione del visto di conformità a un soggetto abilitato e devono inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, entro il 16 febbraio 2023.

I crediti d'imposta sono fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali stato utilizzato dal cedente e comunque entro la data del 31 marzo 2023.

 

Crediti d'imposta già in vigore

Ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale introdotti in precedenza e più volte oggetto di potenziamento, si applicano le seguenti aliquote (riferite alla quota di spesa sostenuta per l'acquisto di energia effettivamente utilizzata):

- 20% per il credito d'imposta per le “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022;

- 25% per il credito d'imposta per le “imprese energivore” relativo:

  • al secondo trimestre 2022,
  • al terzo trimestre 2022;

- 15% per il credito d'imposta per le “imprese non energivore” relativo:

  • al secondo trimestre 2022;
  • al terzo trimestre 2022.

Per quanto riguarda il consumo di gas naturale, sono riconosciute le seguenti aliquote:

- 10% per il credito d'imposta per le “imprese gasivore” relativo al primo trimestre 2022;

- 25% per il credito d'imposta per le “imprese gasivore” relativo:

  • al secondo trimestre 2022,
  • al terzo trimestre 2022;

- 25% per il credito d'imposta per le “imprese non gasivore” relativo:

  • al secondo trimestre 2022,
  • al terzo trimestre 2022.

Inoltre, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, il Decreto Aiuti ha introdotto anche un credito d'imposta a favore delle imprese operanti nel settore degli autotrasporti, ossia esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

A tali imprese viene, quindi, riconosciuto un credito d'imposta pari al 28% della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio in veicoli di categoria Euro 5 (o superiore) nel primo trimestre 2022.

Per le sole imprese esercenti attività di pesca, il credito d'imposta per l'acquisto di carburante è prorogato anche per il secondo trimestre 2022 nella misura del 20% della spesa sostenuta.

Il c.d. Decreto Aiuti-bis ha disposto la proroga (dal 31 dicembre 2022) al 31 marzo 2023 del termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti d'imposta generati dalle spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022, sia in caso di utilizzo “diretto” da parte dell'avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

Per i crediti d'imposta relativi al primo e al secondo semestre 2022, invece, il termine ultimo per la fruizione rimane il 31 dicembre 2022.

 

Codici tributo

Con la Risoluzione n. 54/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  •  6983: “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022);
  •  6984: “credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022); 
  • 6985: “credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022);
  • 6986: “credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022);
  • 6987: “credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022)”.