03/10/2022 | Francesco Geria
Al fine di consentire a tutti gli intermediari incaricati o ai datori di lavoro l’invio telematico del rapporto sulla situazione del personale, il ministero del Lavoro di concerto con il ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, con Decreto del 28 settembre 2022, ha prorogato il termine di presentazione del rapporto per il biennio 2020-2021.
A seguito della proroga sarà possibile trasmettere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile sino al 14 ottobre 2022.
La proroga si è resa necessaria a causa dell’eccezionale numero di accessi alla piattaforma informatica del ministero del lavoro dedicata alla redazione telematica dei rapporti biennali, che ne determina un rallentamento delle ordinarie funzionalità.
La redazione del rapporto è, infatti, obbligatoria per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti. In merito al computo dei lavoratori, la normativa nulla specifica e chiarisce. Si ritiene dunque che il conteggio, al fine dell’obbligo di presentazione del rapporto, si debba effettuare per teste e non con il computo ULA o altro criterio.
Compilazione del rapporto
Con DI 29 marzo 2022, in attuazione dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), sono state definite le modalità per una corretta compilazione del rapporto biennale.
Il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.
N.B. Le aziende che, nelle more dell’adozione del DI, hanno redatto il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile secondo le precedenti modalità, sono tenute a compilare il rapporto per il biennio 2020-2021 in conformità al modello messo a disposizione dal ministero del Lavoro ed entro il termine del 30 settembre 2022, ora prorogato al 14 ottobre 2022.
Per i bienni successivi è, invece, confermato il termine del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti, invece, non sono tenute per legge a presentare il rapporto sulla situazione del personale ma, su base volontaria, hanno comunque la facoltà di compilare e presentare il predetto modulo.
La redazione del rapporto deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, compilando il modulo online attraverso l’apposito applicativo informatico reso disponibile dal ministero del Lavoro, al quale è possibile accedere mediante SPID o CIE del legale rappresentante dell’azienda o altro soggetto intermediario abilitato.
Il datore di lavoro, o l’intermediario, è tenuto a trasmettere copia della comunicazione, unitamente alla ricevuta rilasciata al termine della presentazione del rapporto, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Contenuto del rapporto
Il rapporto deve indicare:
- il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e maschile;
- il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza;
- il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell’anno;
- le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso;
- l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale;
- l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore.
N.B.: I dati forniti non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo da non consentire l’identificabilità dei lavoratori. I medesimi dati possono essere raggruppati per aree omogenee.
Nel rapporto dovranno inoltre essere inserite informazioni e dati inerenti:
- i processi di selezione in fase di assunzione;
- i processi di reclutamento;
- le procedure utilizzate per l’accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale;
- gli strumenti e le misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- la presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso;
- i criteri adottati per le progressioni di carriera.
Qualora le aziende non trasmettano il rapporto nei termini prescritti, l’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente invita i soggetti inadempienti a provvedere entro 60 giorni.
In caso di inottemperanza, si applica la sanzione amministrativa di importo compreso tra € 103,29 e € 516,46.
Nel caso in cui l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Nell’ipotesi in cui, invece, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro riscontri che il rapporto sia mendace o incompleto, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €.