21/09/2022 | Lorenzo Meroni
Nell’ipotesi di “bonus casa” Il cessionario o il fornitore risponderà in solido esclusivamente in caso di dolo o colpa grave: il DL Aiuti-bis torna così a modificare la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia di bonus edili.
Il Decreto Aiuti-bis introduce un emendamento volto a modificare la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia di bonus edili, al fine di sbloccare le cessioni e consentire alle imprese edili coinvolte e ai proprietari degli immobili oggetto degli interventi di recuperare la liquidità investita e di sbloccare decine di migliaia di cantieri.
In particolare, l'art. 33 del D.L. Aiuti-bis prevede che il cessionario, in presenza di concorso con il beneficiario nella violazione, risponderà in solido con quest'ultimo esclusivamente in caso di dolo o colpa grave, modificando quanto previsto dall'art. 14 DL 50/2022 (decreto Aiuti). Se in precedenza la responsabilità solidale era prevista in caso di semplice colpa o omissione, ora subentra solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave.
Tale disposizione normativa, tuttavia, si applica a tutti i crediti per i quali devono essere predisposte tutte le asseverazioni e le attestazioni previste dagli artt. 119 e 121 DL 34/2020, oltre al relativo visto di conformità. Pertanto, è applicabile alle cessioni:
- di crediti relativi al Superbonus 110% senza limiti temporali;
- di crediti relativi agli altri bonus edilizi (di cui all'art. 121) effettuate dopo il 12 novembre 2021.
Come noto di fatti se per la cessione dei crediti da Superbonus 110% era la norma istitutrice che ne prevedeva l'obbligo di asseverazione e visto di conformità, per gli altri bonus edilizi (bonus facciate, ecobonus, bonus ristrutturazione, …) tale obbligo è stato introdotto per le cessioni successive al 12 novembre 2021, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Antifrodi.
Il recente D.L. Aiuti-bis prevede quindi che la responsabilità solidale possa essere limitata ai casi di dolo e colpa grave anche per quanto riguarda i crediti sorti prima del 12 novembre 2021, nel caso in cui i cedenti (che coincidono con i fornitori) acquisiscano con effetto “ora per allora” tutta la documentazione prevista (visto di conformità, asseverazioni tecniche, etc.).
Questa disposizione è applicabile solo nei casi di cessione tramite sconto in fattura e, pertanto, nel caso sia lo stesso beneficiario della detrazione ad aver ceduto il credito a soggetti terzi non scatterà l'obbligo di predisporre il visto di conformità e richiedere le asseverazioni tecniche per gli interventi, diversi dal Superbonus, eseguiti prima del fatidico 12 novembre 2021.
Rimane sottointeso che tale operazione non sia sempre fattibile, infatti, l'eccessiva stratificazione normativa e le troppe modifiche alla disciplina dei visti e delle asseverazioni potrebbero rendere impossibile per i professionisti incaricati il rilascio di tali certificazioni e la relativa assunzione di responsabilità.
Si ritiene, tuttavia, che per raggiungere la finalità della norma sia necessario un auspicabile e contestuale “passo indietro” dell'Agenzia delle Entrate rispetto alle posizioni assunte con la circolare AE 23 giugno 2022 n. 23/E. In particolare, dovrebbero essere eliminati i c.d. parametri di rischiosità delle cessioni quali “l'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame” e “la sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare” poiché al di fuori del perimetro legislativo attualmente in vigore e in contraddizione con la finalità della normativa.