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Il reclamo avverso il concordato preventivo omologato non comporta una nuova adunanza dei creditori


21/09/2022 | La Redazione

Secondo la Corte d'appello di Venezia, l'adunanza al fine di conseguire una nuova votazione dei creditori non è possibile nemmeno in caso di inammissibilità della proposta (App. Venezia 23 giugno 2022).

Nell'ambito di un concordato preventivo omologato, una società propone reclamo contro il decreto di omologadel concordato stesso (ai sensi dell'art. 183 L.Fall.) ed in via consequenziale chiede che venga disposta una nuova adunanza dei creditorial fine di consentire la votazione “non pregiudicata da una comparazione con una proposta concorrente inammissibile” di piano e proposta concordatari originariamente presentata dalla reclamante.

La Corte d'appello di Venezia sottolinea che, in merito alla votazione delle proposte concorrenti, le proposte sono state entrambe correttamente sottoposte ai creditori e la votazione ha già avuto luogo; pertanto, deve ritenersi correttamente approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto (ai sensi dell'art. 177 c. 1 L.Fall.), ossia la proposta concorrente a quella della ricorrente.

La corte rimarca infine che una nuova votazione può avvenire esclusivamente se nessuna delle proposteconcorrenti poste al voto è stata approvata (ai sensi dell'art. 177 c. 1 L.Fall.). Una nuova adunanza al fine di consentire ai creditori di valutare se preferire la proposta della ricorrente al fallimento della società debitrice non può quindi avvenire nemmeno in caso di declaratoria di inammissibilità della proposta concorrente.

Sulla base di queste premesse, la corte rigetta pertanto il reclamo, confermando il decreto di omologa del concordato preventivo, per i seguenti motivi:

  • il reclamo proposto risulta funzionale esclusivamente ad ottenere la rimessione al voto della proposta e difetta pertanto in capo alla reclamante l'interesse ad agire;
  • la proposta concorrente non risulta affetta dai profili di inammissibilità invocato dalla reclamante.


App. Venezia 23 giugno 2022