29/08/2022 | Carlo Bertoncello
La Cassazione ha chiarito che il mancato trasferimento della residenza entro i 18 mesi successivi all'acquisto dell'immobile con le agevolazioni “prima casa” fa decadere il contribuente da tali benefici se l'inadempimento deriva dall'applicazione di una legge, che non può costituire causa di forza maggiore.
Fonte: QuotidianioPiù
La forza maggiore è comunemente individuata in un evento imprevedibile, inevitabile e tale da andare oltre alla volontà del soggetto, impedendogli obbiettivamente di compiere l'azione voluta (Cass. S.U. 23 aprile 2020 n. 8094).
Questa definizione deve essere tenuta in considerazione anche nell'ambito delle agevolazioni “prima casa”, ovvero quelle agevolazioni disposte dall'art. 1 c. 1 nota 2-bis della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché all'imposta sostitutiva su operazioni di credito medio e lungo termine ai sensi dell'art. 15 e ss. DPR 601/73.
Al fine che qui interessa, più nello specifico, si ricorda che è necessario il trasferimento della residenza nell'immobile acquistato entro i 18 mesi successivi, pena la decadenza dei benefici fiscali.
Caso specifico
Il caso trattato dalla sentenza della Cass. 19 luglio 2022 n. 22557 riguarda una cittadina americana dipendente della Base Nato di Aviano (PN) la quale è qualificabile come “elemento civile” ai sensi dell'art. 1 punto b) L. 1335/55 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951”).
Tale soggetto aveva proceduto all'acquisto di una abitazione con le agevolazioni prima casa, ma senza procedere al successivo trasferimento della residenza. L'Agenzia delle Entrate competente, quindi, emanava gli avvisi di liquidazione delle maggiori imposte dovute. Avvisi contro cui la contribuente ricorreva, con accoglimento delle proprie richieste nei giudizi di merito.
In particolare, la contribuente adduceva a proprio sostegno il fatto che le fosse giuridicamente impedito il trasferimento della residenza in ragione della Convenzione di Londra (“Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951”), che all'art. III, punto n. 1, impone che i militari ed i civili in forza presso le basi Nato in Italia, non sono considerati capaci di acquisire un diritto alla residenza o al domicilio in Italia. D'altro canto, la medesima legge dispone che i dipendenti stranieri delle basi Nato sono in ogni caso vincolati alle norme fiscali italiane, senza però subire un pregiudizio per l'applicazione di eventuali agevolazioni, al ricorrere dei presupposti.
Invocava pertanto l'esclusione della decadenza dai benefici fiscali per causa di forza maggiore.
Giudizio della Cassazione e le ragioni del rinvio
Giunta la vicenda in Cassazione, con la sentenza Cass. 19 luglio 2022 n. 22557 viene specificato che una norma di legge non può mai, di per sé, costituire un caso di forza maggiore in quanto intrinsecamente carente di quei connotati che devono caratterizzare proprio la forza maggiore, richiamati in premessa (imprevedibilità ed inevitabilità).
Tuttavia, la Cassazione rinvia il giudizio alla C.T.R. del Friuli Venezia-Giulia al fine di consentire l'accertamento di tutti gli elementi necessari per ottenere le agevolazioni prima casa.
In particolare, i giudici ricordano come il requisito del trasferimento della residenza non sia da intendere come legato al soggetto acquirente, bensì alla famiglia dello stesso. Infatti, il diritto tributario deve conformarsi anche al diritto di famiglia, il quale dispone per i coniugi l'obbligo di coabitazione (art. 343 c.c.), pur non essendo tenuti ad avere la medesima residenza anagrafica.
Da ciò deriva che non rileva la residenza dei singoli coniugi, bensì quella della famiglia tenuto conto delle esigenze della stessa, che è costituzionalmente tutelata e quindi è da considerare in via prioritaria, ben potendo il coniuge acquirente avere la residenza in altro luogo o comunque non potendola spostare come nel caso di specie (in tal senso, inter alia, Cass. 28 ottobre 2000 n. 14237, Cass. 22 giugno 2018 n.16604).