23/08/2022 | Carlo Bertoncello
All'usufruttario competono gli utili di esercizio, ma le riserve spetterebbero al nudo proprietario. Soprattutto nell'ambito delle operazioni volte a realizzare un passaggio generazionale, spesso accade che la soluzione preferibile ricada sulla divisione della nuda proprietà dall'usufrutto sulla partecipazione.
Fonte: QuotidianoPiù
Nell'ambito di una distribuzione di utili è necessario distinguere quelli dell'esercizio, da quelli pregressi, già destinati a riserva di patrimonio netto. È frequente che in entrambi i casi il beneficiario viene considerato l'usufruttuario, ma una datata presa di posizione del notariato, spesso ignorata, indica una via diversa.
Soprattutto nell'ambito delle operazioni volte a realizzare un passaggio generazionale, spesso accade che la soluzione preferibile ricada sulla divisione della nuda proprietà dall'usufrutto sulla partecipazione. Pur dovendosi valutare sempre in base al caso specifico questa scelta può coniugare le aspettative dei famigliari, la continuità di conduzione aziendale, la garanzia di futuri introiti per il genitore ed un'efficienza fiscale.
Brevi cenni alla disciplina dell'usufrutto
Come noto, la disciplina dell'usufrutto è dettata dall'art. 978 e ss. c.c. In particolare, poi, per quanto riguarda le partecipazioni societarie esso è trattato all'art. 2352 c.c. per le S.p.A., richiamato dall'art. 2471-bis c.c. per le S.r.l.
In ambito societario, la norma codicistica specifica che i diritti amministrativi, cioè il diritto di voto, spetta all'usufruttuario, salvo pattuizione contraria. Nulla dice in merito ai diritti economici, per i quali quindi è necessario rimandare alla disciplina generale.
Pertanto, l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, rispettandone la destinazione economica (art. 981 c.c.) e ad esso spettano i frutti naturali e civili (art. 984, c. 1, c.c.).
Soffermandoci sul secondo aspetto, è evidente che per le società non può che parlarsi di frutti civili e la definizione di tale concetto è l'elemento a cui è necessario prestare attenzione.
La posizione dei Notai
I Notai del Triveneto hanno esaminato tale questione, nelle massime del 28 settembre 2017 n. H.I.27 per le S.p.A. e l'analoga I.I.32 per le S.r.l., giungendo alla conclusione che i frutti civili, cioè quei frutti di certa competenza dell'usufruttuario, sono da individuarsi esclusivamente negli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione.
Al contrario, nel momento in cui gli utili di esercizio non sono distribuiti, ma destinati a riserva di patrimonio, essi si intendono definitivamente appresi nel patrimonio sociale. Da ciò consegue la perdita della qualifica di frutti civili e pertanto, una successiva distribuzione di riserve, per quanto qui di interesse, non rileverebbe ai fini qualificatori il fatto che esse siano di utili o di capitale. In ogni caso, secondo il Notariato, tali riserve (in quanto capitalizzate e non più “frutti”) sarebbero di esclusiva competenza del nudo proprietario.
In tale contesto, l'art. 1000, c. 1, c.c. richiede che per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato di usufrutto è necessario il concorso sia del nudo proprietario che dell'usufruttuario e tali somme devono essere investite in modo fruttifero, di comune accordo, con il trasferimento dell'usufrutto su tali investimenti (art. 1000, c. 2, c.c.). In caso di disaccordo, provvede l'autorità giudiziaria.
Il Fisco e altre posizioni
In tale dibattito, le prese di posizione dell'AE non aiutano un migliore orientamento, dovendosi comunque premettere che il tema è di natura civilistica ed esula dalle competenze dell'Amministrazione.
Nella risposta ad istanza di interpello n. 679/2021, l'AE risponde ad un quesito che aveva proprio richiamato le massime notarili sopra indicate. In tale documento è stato semplicemente ribadito il principio generale civilistico dell'art. 984 c.c. in base al quale i frutti naturali e civili spettano all'usufruttuario. Ribadisce nelle conclusioni che, in seguito alla dissociazione dei diritti parziari, all'usufruttuario spetta il diritto agli utili, ma non affronta con il dettaglio che qui interessa, la natura di “frutti” o di “utili”.
Successivamente, nella risposta ad istanza di interpello n. 741/2021, l'AE descrive il caso trattato attribuendo all'usufruttuario i diritti di voto e percezione di utili correlati alla partecipazione. Nuovamente, non è chiaro se gli utili siano da intendere come quelli di esercizio o anche quelli precedentemente destinati a riserva.
Per completezza, si evidenzia che la posizione dei Notai del Triveneto è comunque dibattuta in dottrina e non sembra chiaro se tale principio valga, in ogni caso e pur avvallando la tesi, per gli utili maturati ed accantonati a riserva solo a decorrere dalla data di separazione dell'usufrutto e della nuda proprietà o anche per quelli precedenti.
Conclusioni
Rispetto al tema esaminato, nella pratica si osservano diversi comportamenti relativamente alla distribuzione di riserve di patrimonio netto:
- interamente all'usufruttuario;
- al solo nudo proprietario;
- al nudo proprietario ed all'usufruttuario in proporzione con applicazione dei coefficienti di valorizzazione stabiliti con i decreti interdirigenziali.
Delle tre, la prima sembra essere quella più frequente nella prassi, mentre la seconda è di scarsa diffusione, nonostante vanti a supporto la posizione dei Notai. La terza appare molto pratica, ma, invero, poco sostenibile in punta di diritto (tanto più volendo considerare in ambito civilistico le criticità connesse alla determinazione di tali coefficienti, assai criticati dalla migliore dottrina e su cui qui non ci si sofferma).
Deve comunque essere tenuto in considerazione che il corollario della tesi dei Notai (derivante dall'applicazione dell'art. 1000 c.c. sopra richiamato) si porta appresso delle notevoli difficoltà di applicazione pratica.
Pur tuttavia, tale autorevole interpretazione non può essere semplicemente ignorata, pena un potenziale contenzioso tra soci (spesso famigliari) con conseguenti ripercussioni anche in ambito aziendale. Al contrario, pur discostandosene, è necessario adottare le dovute cautele ed estrinsecare le opportune specifiche, affinché la scelta sia presa consapevolmente e volontariamente da tutti i soggetti, cioè sia dal nudo proprietario che dall'usufruttuario, scongiurando per quanto possibile, azioni legali successive.