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Le partecipazioni detenute dal trust e la (buona) sorte della rivalutazione


12/08/2022 | Diego Avolio

L'Agenzia delle Entrate si è occupata del regime fiscale delle partecipazioni detenute dal trust. La questione posta all'attenzione è relativa, in particolare, al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni trasferite al trust nel caso di loro preventiva rivalutazione (Risp. AE 2 agosto 2022 n. 401).

Fonte: QuotidianoPiù

Premessa

L'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi di trust.

Questa volta lo ha fatto in risposta ad un interpello (Risp. AE 2 agosto 2022 n. 401) presentato da un contribuente in relazione ad un trust costituito dal disponente per evitare sue “interferenze” nella gestione delle società partecipate. Scopo del trust, come si legge nella risposta dell'Agenzia delle Entrate, è il trasferimento oneroso a terzi di tutte le quote “costituite in trust”, garantendo al disponente e beneficiario la massima valorizzazione possibile secondo i canoni di mercato.

Beneficiario del trust è lo stesso disponente. Quest'ultimo, prima della costituzione del trust (e, quindi, prima del trasferimento delle partecipazioni al trust) ha provveduto a rivalutare il valore delle partecipazioni in una delle società poi trasferita al trust, ottemperando agli adempimenti previsti dall'art. 5 L. 448/2001.

L'istante ha posto all'Agenzia delle Entrate varie questioni inerenti il regime fiscale del trust così costituito; più nel dettaglio:

  • se il trust sia qualificabile come “trasparente”;
  • il regime impositivo dei dividendi distribuiti dalle società al trust;
  • se il beneficiario, ai fini dell'assolvimento delle proprie obbligazioni fiscali conseguenti alla cessione, da parte del trust, delle partecipazioni possa assumere il costo fiscale come rideterminato a seguito della rivalutazione;
  • se l'attribuzione da parte del trustee al disponente/beneficiario dei dividendi distribuiti dalle società e del corrispettivo derivante dalla cessione della partecipazione costituisca fattispecie imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e le donazioni.

Il regime fiscale del trust “trasparente” e il costo fiscalmente riconosciuto

In questa sede concentriamo l'attenzione sulla risposta data dall'Agenzia delle Entrate in merito alla “sorte” della rivalutazione della partecipazione eseguita dal disponente prima del trasferimento della stessa al trust.

La soluzione fornita dall'Agenzia delle Entrate parrebbe, infatti, “soffrire” dell'equivoco con cui il quesito è stato posto dal contribuente, che avrebbe frainteso il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta sostitutiva (del 26%) sui capital gain derivanti dalla cessione delle partecipazioni, che sarebbe il trust e non il beneficiario.

La tassazione “per trasparenza”, in capo al beneficiario, avrebbe invece per oggetto i dividendi distribuiti medio tempore dalle società partecipate dal trust.

Da cui, appunto, l'inevitabile risposta per cui il beneficiario non potrebbe tenere conto del valore della partecipazione rivalutata. Così, in particolare, si è espressa l'Agenzia delle Entrate, secondo cui “… Ai fini della determinazione della predetta plusvalenza, non potrà essere utilizzato il valore rideterminato … da parte del Beneficiario anteriormente alla costituzione del trust”.

Al di là della formulazione “non felice” utilizzata nella risposta, si è dell'avviso che quello che ha voluto significare l'Agenzia delle Entrate è che il beneficiario non può utilizzare il costo rivalutato, perché (a ben vedere) non è il “soggetto passivo” per il capital gain. Difatti, la plusvalenza costituirebbe un reddito diverso (art. 67 c. 1 lett. c TUIR) assoggettabile ad imposizione sostitutiva del 26% in capo al trust (art. 5 D.Lgs. 461/97).

Questa lettura (per così dire “ragionata”) della Risposta è l'unica “allineata” ai precedenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, nella Circ. AE 6 agosto 2007 n. 48/E è stato precisato che, qualora il trasferimento dei beni in trust abbia ad oggetto titoli partecipativi, il trustee acquisisce l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Stando così le cose, il trust (e non il beneficiario) dovrebbe poter acquisire il valore delle partecipazioni rivalutate dal disponente.

Si ricorda che, nel caso di beni diversi da quelli relativi all'impresa, il trasferimento al trust, in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.

Risp. AE 2 agosto 2022 n. 401

art. 5 L. 448/2001