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Epigrafe
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-1912.[1] A norma dell'articolo 1, comma 1, del DPCM 7 settembre 2020, le misure di cui al presente decreto sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo DPCM.
[2] Le disposizioni del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle di cui al presente decreto e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
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ARTICOLO N.1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
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1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia' previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque...
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