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Vigente dal :
- 01-04-2023
- 20-05-2017
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 2016 - Codice dei contratti pubblici (CODICE DEGLI APPALTI) 1 234(A) 5._______________
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29/04/2022 n. 21; Comunicazione ANAC - Autorità nazionale anticorruzione 16/11/2022.
[1] In attuazione del presente decreto vedi la Delibera 21 settembre 2016, n. 1005.
[2] Titolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
[3] A norma dell'articolo 1, comma 78 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
[4] In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto vedi l'articolo 86-bis, commi 1 e 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l' articolo 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020, come sostituito dall' articolo 109, comma 1, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
[5] Decreto abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo.
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Art.84
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ...