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Vigente dal :
- 01-04-2012
- 28-05-2003
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (T.U. SOSTEGNO MATERNITA' E PATERNITA') 1 (A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 18 febbraio 2005, n. 32; Circolare INPS 23 maggio 2006, n. 76; Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis; Messaggio INPS 25 maggio 2007, n. 13279; Circolare INPS 3 agosto 2007, n. 112; Messaggio INPS 12 luglio 2007, n. 18311; Circolare INAIL 21 gennaio 2010, n.2; Circolare - Ministero della Difesa 19 ottobre 2011 n. 71602; Circolare INPS 27 ottobre 2011 n. 139; Circolare INPDAP 28 dicembre 2011 n. 22; Circolare Ministero della Difesa 28 febbraio 2012 n. 610594; Circolare Inps 28 febbraio 2012 n. 28; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 03 febbraio 2012 n. 1/2012; Circolare Ministero della Difesa 28 maggio 2012 n. 625094; Circolare INPS 16 aprile 2015, n. 78; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 14 settembre 2022, n. 3371.
[1] Per l'integrazione delle disposizioni di cui al presente decreto, vedi gli articoli 18, comma 1 e 41, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ; Circolare Inps 26 marzo 2013 n. 47.
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ARTICOLO N.17
Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
Vigente dal 01/04/2012
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1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all' articolo 7, comma 6 , e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata...