-
-
Epigrafe
Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
-
[I]. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato [2094 ss. c.c.], anche se non inerenti all'esercizio di una impresa [2239 ss. c.c.];
2) rapporti di mezzadria [2141 c.c.], di colonia parziaria [2164 1 c.c.], di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto [1647 c.c.], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia [1742 ss. c.c.], di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle...
-