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Epigrafe
Legge 1999 - Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.
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ARTICOLO N.27
Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche (A).
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1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
2. Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.
3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.
4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del...
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