-
-
Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
-
ARTICOLO N.2222
Contratto d'opera (1).
-
[I]. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655 ss.].
(1) V. artt. 21 e 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
-