• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2222

        Contratto d'opera (1).

      • [I]. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655 ss.].

        (1) V. artt. 21 e 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

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